SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ, AI MINORI IN TUTELA
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 198 del 5 giugno 2003, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sollevata con l'ordinanza n. 50 del 23 maggio 2002 dal T.A.R. dell'Emilia Romagna per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la norma non prevede che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche nei confronti dei minori stranieri "sottoposti a tutela, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice Civile".
Secondo la Consulta la norma in questione, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie e di cure, al compimento della maggiore età, ai soggetti stranieri in condizione di affidamento ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2 del d.lgs. 286 del 1998 e ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, va interpretata come relativa ad ogni tipo di affidamento, sia esso "amministrativo", "giudiziario" o "di fatto". Se così non fosse si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra i minori stranieri sottoposti a tutela e i minori stranieri dati in affidamento.
Sono ormai numerosi gli interventi con cui la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Toscana, sent. 28.5.2001, n. 876, T.A.R. Emilia Romagna, sent. 29.8.2001, n. 716, T.A.R. Toscana, sent. 29.4.2002, n. 880, T.A.R. Piemonte, sent. 17.4.2002, n. 961) ha ritenuto di dover dare un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 32., non potendosi distinguere, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, tra i minori indicati nell'art. 31, commi 1 e 2 e i minori con permesso di soggiorno per minore età rilasciato ai sensi dell'art. 19, comma 2° del testo unico. Anche la giurisprudenza ordinaria (Trib. per i minorenni del Friuli Venezia Giulia, decreto 21.11.2000, Trib. di Torino, ordinanza 29.12.2000, Trib. di Torino, decreto 23.11.2001, Corte d'appello di Bari, decreto 23.11.2001) ha riconosciuto la necessità di rispettare il principio di eguaglianza sostanziale. Alla luce di tutto ciò la Corte Costituzionale ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, lacunosa nel mancato riferimento ai minori soggetti a tutela, possa essere integrata in via analogica sia sulla base della comparazione fra le caratteristiche del rapporto di tutela e del rapporto di affidamento, entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore, sia alla luce del principio di supremazia costituzionale, che impone all'interprete di optare, tra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione.