Domanda di assegno sociale presentate dagli stranieri sprovvisti di carta di soggiorno


Con la circolare n. 99 del 9 giugno 2003 l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, a chiarimento dei dubbi emersi dopo dell'art. 80 della L. 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria per il 2001), ha precisato che le domande di assegno sociale presentate entro il 31 dicembre 2000 da stranieri sprovvisti di carta di soggiorno, ma titolari di permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno, possono essere prese in esame e accolte, se ricorrono tutte le altre condizioni richieste per il riconoscimento dell'assegno. L'ammontare dell'assegno sarà poi calcolato per il periodo che va dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino alla data del 31 dicembre 2000 o alla scadenza del permesso di soggiorno, se anteriore.
Per le domande presentate dopo il 31 dicembre 2000, mantengono il diritto alla percezione dell'assegno sociale soltanto gli stranieri in possesso di carta di soggiorno e i minori iscritti nella stessa, sempre se ricorrono per il resto tutte le condizioni previste dalla legge per l'erogazione della provvidenza.