Programmazione dei flussi : nuovi ingressi per il 2003

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2003, è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003" del 6 giugno 2003. Nel DPCM vengono stabilite le quote relative alle autorizzazioni all'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e di lavoro autonomo per un totale di 19 mila e cinquecento lavoratori stranieri residenti all'estero. In relazione all'applicazione del provvedimento legislativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diffuso la circolare n.25 del 20 giugno 2003, contenente, in allegato, le tabelle di ripartizione delle quote di cittadini stranieri assegnate alle singole regioni italiane, realizzate tenendo conto dei fabbisogni segnalati per lavoro stagionale (All. 2) e per lavoro subordinato non stagionale (All. 3), mentre non vi è una ripartizione regionale per le quote relative agli ingressi per lavoro autonomo, per i lavoratori di origine italiana residenti in Argentina o per i dirigenti e il personale qualificato. In particolare, alla regione Piemonte è stata attribuita la quota di 520 lavoratori subordinati non stagionali riparti in 30 albanesi, 20 tunisini, 40 marocchini, 10 cingalesi, 10 nigeriani, 10 bengalesi e 400 stranieri di altre nazionalità. Le Direzioni regionali del lavoro dovranno a loro volta ripartire le quote attribuite a ciascuna regione fra le singole province secondo i relativi fabbisogni.
Nell'ambito della quota generale, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale 8 mila e cinquecento lavoratori non comunitari residenti all'estero, provenienti dai Paesi elencati nel presente provvedimento .L'elenco comprende gli Stati firmatari del trattato di adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), i Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia( Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto) a cui vanno ad aggiungersi la Serbia, la Croazia, il Montenegro, la Bulgaria e la Romania. Viene ribadito, inoltre, il diritto di prelazione sull'assegnazione delle quote di lavoro a carattere stagionale per i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 o 2002, che potranno essere richiamati in Italia.
In base alla la circ. n. 104/98, le sedi provinciali del Ministero del lavoro potranno autorizzare i lavoratori stagionali al proseguire la loro attività in Italia fino al periodo massimo consentito dalla normativa - 9 mesi- considerando una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima indicata.
Per motivi di lavoro subordinato non stagionale , sono ammessi in Italia diecimila cittadini stranieri .Nell'ambito di tale quota cinquecento quote sono da assegnarsi a dirigenti o personale altamente qualificato, mentre tremila e seicento nuovi ingressi riguarderanno cittadini non comunitari appartenenti a Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia d'immigrazione con lo Stato italiano, ripartiti nel seguente modo:
1000 cittadini albanesi;
600 cittadini tunisini;
500 cittadini marocchini;
300 cittadini egiziani;
200 cittadini nigeriani;
200 cittadini moldavi;
500 cittadini srilankesi;
300 cittadini del Bangladesh.
La parte residuale della quota riservata ai lavoratori stranieri, richiesti per motivi di lavoro subordinato non stagionale, pari a 5 mila e 900 ingressi, è riservata ai cittadini provenienti da qualunque altro Paese non comunitario.

Nel DPCM 6 giugno 2003 viene, inoltre, stabilita la quota di ottocento ingressi per motivi di lavoro autonomo da riservare a lavoratori stranieri , appartenenti alle categorie elencate nel decreto. A tale quota potranno accedere anche i titolari di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale , che potranno convertire il loro titolo di soggiorno, sempre che rientrino nelle categorie professionali indicate nel DPCM 6 giugno 2003: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
Infine, in base all'art.17, comma 1, lettera b) della legge 30 luglio 2002, n.189, per la prima volta viene stabilita una quota pari a 200 ingressi, riservata a "lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi".I lavoratori interessati dovranno provenire dall'Argentina.
In base a quanto previsto dalla circ. 4/2002 del Servizio lavoratori extracomunitari, le domande di autorizzazione al lavoro da parte dei datori di lavoro potranno essere presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPCM.