Cittadinanza
A cura dell'avv. Gianluca Vitale - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
(aggiornata a gennaio 2008)
La normativa italiana in materia (legge n. 91 del 5.2.1992, che ha sostituito la vecchia legge n. 555 del 1912) privilegia, quale criterio di attribuzione della cittadinanza, il principio della jus sanguinis (attribuzione della cittadinanza per diritto di sangue), rispetto al principio dello jus soli (attribuzione per diritto del suolo). Così è automaticamente cittadino italiano, sin dalla nascita, il figlio o il discendente di cittadino italiano, mentre non è cittadino chi nasce in Italia (se non a determinate condizioni). La cittadinanza può inoltre essere acquisita per matrimonio con cittadino italiano e per naturalizzazione (ovvero per residenza duratura in Italia). In alcune ipotesi l'acquisto della cittadinanza è un diritto, e si realizza con il determinarsi di un determinato fatto (ad esempio a seguito della nascita da cittadino italiano), in altri è subordinato ad una dichiarazione di volontà, in altri ancora è rimesso ad una valutazione discrezionale dell'autorità.
Si deve subito evidenziare che il cittadino straniero il quale acquisti la cittadinanza italiana non deve rinunciare (a differenza di quanto accadeva in passato) alla cittadinanza del proprio Paese di origine.
ACQUISTO PER NASCITA
E' considerato cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani (art. 1 L. 91/92). E’ dunque cittadino italiano anche il figlio nato all’estero di un cittadino italiano. In tal caso il riconoscimento della cittadinanza italiana consegue alla trascrizione dell’atto di nascita (l’atto di nascita è redatto, all’estero, dall’autorità consolare italiana del luogo dove la nascita è avvenuta o, se manca l’autorità consolare o se la legge del posto lo impone, dalle autorità locali competenti e trasmesso a cura del dichiarante all’autorità consolare competente).
L'acquisto automatico per nascita nel territorio italiano da genitori non cittadini italiani è previsto solo in due casi particolari: a) se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi; b) se il figlio non ha la stessa cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono (l'acquisto della cittadinanza italiana è quindi escluso se la legge dello Stato di cittadinanza dei genitori prevede l'acquisto automatico della cittadinanza da parte del figlio, o lo subordina a semplici adempimenti burocratici o ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o dei legali rappresentanti del minore).
E' inoltre cittadino italiano il figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza.
IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI
Il possesso della cittadinanza italiana per nascita si trasmette di genitore in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita e dall'eventuale possesso della cittadinanza del Paese straniero di nascita (in molti Paesi, quali quelli dell’America Latina, la cittadinanza si acquista per il solo fatto di essere nati nel Paese). Anche il discendente, nato all’estero, di un cittadino italiano trasferitosi a suo tempo all’estero è dunque cittadino italiano per nascita da cittadino italiano (pur essendo al contempo cittadino del Paese estero, per nascita in tale Paese), purchè né lui, né i suoi ascendenti, né l’avo italiano, abbiano mai dichiarato di voler rinunciare alla cittadinanza italiana (anche i discendenti diretti dell’avo italiano nati all’estero erano infatti cittadini italiani - pur essendone, in molti casi, inconsapevoli - ed avrebbero potuto rinunciare alla cittadinanza italiana). In tal caso, chi voglia far riconoscere il proprio status di cittadino italiano deve presentare una domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso le autorità diplomatiche italiane nel Paese di residenza, ovvero, se residente in Italia, all’anagrafe del Comune italiano di residenza. Per facilitare la presentazione in Italia di tali istanze è stato chiarito che la ricevuta di presentazione della dichiarazione di soggiorno (necessaria per i soggiorni di breve durata) – così come in precedenza la ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno per turismo – costituisce titolo valido per l'iscrizione anagrafica di chi intenda chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendente da cittadino italiano.
All’istanza deve essere allegato, tra l’altro, l’atto di nascita dei propri ascendenti cittadini italiani, fino all’avo che si era trasferito all’estero, gli atti di matrimonio degli ascendenti, ed i certificati attestanti che né l’avo cittadino italiano, né i discendenti, né il richiedente hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (tali certificati devono essere rilasciati dalle autorità diplomatiche italiane competenti di tutti i Paesi in cui le persone cui si riferiscono hanno risieduto). A chi ha presentato domanda di riconoscimento in Italia può essere rilasciato dalla Questura un permesso di soggiorno per attesa riconoscimento cittadinanza italiana.
La cittadinanza italiana per discendenza può essere riconosciuta direttamente dall'Autorità Giudiziaria ordinaria, alla quale l'interessato può rivolgersi anche in caso di rifiuto da parte dell'Autorità amministrativa.
E’ invece dubbio se il possesso della cittadinanza italiana per nascita debba essere riconosciuto anche al figlio di una cittadina italiana e di un cittadino straniero nato prima del 1 gennaio 1948. Secondo la vecchia legge sulla cittadinanza (L. 13.6.1912, n. 555, art. 1), infatti, solo il padre trasmetteva al figlio la cittadinanza italiana. La Corte costituzionale, con una sentenza del 1983, aveva però dichiarato l’ illegittimità costituzionale di questa disposizione, sulla base del principio di parità tra uomo e donna, nella parte in cui non prevedeva che anche la madre trasmettesse la cittadinanza italiana (anche il figlio di madre cittadina italiana e di padre cittadino straniero acquista dunque per nascita la cittadinanza italiana). Secondo la circolare del Ministero dell’ Interno k.60.1 dell’11.11.92 - e secondo una parte della giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione - il principio dichiarato dalla Corte costituzionale vale però unicamente per i figli di madre cittadina italiana nati prima del 1.1.1948 (data di entrata in vigore della Costituzione). Una sentenza della Corte di Cassazione del 1995 ha invece affermato che deve essere riconosciuto il possesso della cittadinanza italiana anche al figlio di una cittadina italiana e di un cittadino straniero nato prima del 1.1.1948.
Non è invece cittadino italiano il discendente di un cittadino italiano che abbia rinunciato o abbia perso, prima della nascita del discendente, la cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 4 L. 91/92, infatti, lo straniero (o l’apolide) del quale il padre o la madre o uno dei nonni siano stati cittadini per nascita (e dunque non tutti gli ascendenti, ma solo quelli di secondo grado), ed abbiano successivamente perso la cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana solo se ricorre una delle seguenti condizioni: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana (l'acquisto decorre dal giorno successivo a quello del congedo; si considera "effettivo servizio militare" solo il servizio interamente prestato, anche all'estero, nelle Forze Armate o svolgendo un servizio equiparato); b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore età, è residente legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara, entro il compimento del diciannovesimo anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana (la residenza legale senza interruzioni deve inoltre permanere dal compimento della maggiore età alla data della dichiarazione di acquisto). La dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana è resa all'ufficiale di stato civile del comune di residenza. In presenza di tali requisiti l'acquisto della cittadinanza è un diritto; in assenza di tali requisiti, al contrario, la concessione della cittadinanza è possibile, su richiesta dell'interessato, solo se quest'ultimo risiede legalmente in Italia da almeno tre anni (la concessione della cittadinanza è in tale ultima ipotesi subordinata ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione; art. 9, co. 1, lett. A, L. 91/92).
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ACQUISTO PER RICONOSCIMENTO O DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA FILIAZIONE
In ossequio al principio dello jus sanguinis l'art. 2 L. 91/92 prevede che il riconoscimento della filiazione da cittadino italiano, o la dichiarazione giudiziale di filiazione da cittadino italiano, comporta che il figlio minorenne riconosciuto o dichiarato tale acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Quando, invece, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale intervenga quando il figlio è maggiorenne, quest'ultimo conserva la cittadinanza sino allora posseduta ma, entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, può dichiarare (con dichiarazione di volontà da rendere all'ufficiale di stato civile) di eleggere la cittadinanza italiana.
Queste disposizioni si applicano anche al figlio per il quale la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti.
ACQUISTO PER ADOZIONE
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto (art. 3 L. 91/92). La cittadinanza si acquisisce con la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile (tale acquisto retroagisce alla data della pronuncia del provvedimento di adozione, così che, quando il provvedimento straniero che abbia dichiarato l'adozione del minore sia trascritto quando l'adottato sia già divenuto maggiorenne – a causa della durata dell'istruttoria – l'adottato si considera minorenne ed acquista automaticamente la cittadinanza italiana), ovvero con la pronuncia da parte del tribunale per i minorenni della sentenza che dichiari l'adozione (in tale ipotesi la cittadinanza retroagisce al momento della presentazione della domanda, atteso che anche quando l'adottato sia nel frattempo divenuto maggiorenne si tratta comunque di adozione di un minorenne). La cittadinanza italiana si mantiene in caso di revoca dell'adozione non per fatto dell'adottato; se la revoca avvenga quando l'adottato è già maggiorenne egli può entro un anno rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di un'altra cittadinanza o se la riacquisti. Quando, invece, l'adozione è revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana se è in possesso di altra cittadinanza o se la riacquista. L'adozione da parte di cittadino italiano del maggiorenne non comporta per quest'ultimo l'acquisto automatico della cittadinanza italiana: in tale ipotesi l'adottato mantiene la sua cittadinanza e può chiedere la concessione della cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza legale in Italia (cittadinanza che sarà concessa sulla base di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione; art. 9 L. 91/92)
ACQUISTO DA PARTE DEL MINORE PER ACQUISRO O RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DEL GENITORE
Il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista la cittadinanza purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso alla data dell'acquisto o del riacquisto (art. 14 L. 91/92). Al compimento del diciottesimo anno, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare a quella italiana.
ACQUISTO PER MATRIMONIO
Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo sei mesi di residenza legale in Italia oppure, se residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale (art. 5 L. 91/92). In tale ipotesi la cittadinanza di acquista, su richiesta dell'interessato, con decreto del Ministro dell'Interno. L'acquisto della cittadinanza per matrimonio è un diritto, e può essere negato solo se sussista uno dei seguenti motivi ostativi: a) l'interessato è stato condannato per un delitto contro la personalità interna ed internazionale dello Stato o contro i diritti politici del cittadino; b) l'interessato è stato condannato per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, indipendentemente dalla pena comminata in concreto; c) l'interessato è stato condannato da un'autorità giudiziaria straniera, per un delitto non politico, ad una detentiva superiore ad un anno, sempre che la sentenza sia stata riconosciuta in Italia (il riconoscimento è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio). La riabilitazione penale fa comunque cessare gli effetti preclusivi della condanna. Se nei confronti del richiedente è pendente in Italia un procedimento penale per uno dei reati considerati ostativi all’acquisto della cittadinanza (o se è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza di condanna dell’autorità giudiziaria straniera), la procedura è sospesa fino alla comunicazione della sentenza definitiva (o fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera). L'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio può essere inoltre negato, anche in assenza di uno dei motivi ostativi sopra indicati, quando sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; in tale ipotesi (l'unica in cui vi è uno spazio di discrezionalità nella decisione) il decreto di rigetto dell'istanza è adottato su conforme parere del Consiglio di Stato. La legge richiede, ai fini dell’acquisto della cittadinanza, che non ci sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sussista separazione legale. Il Consiglio di Stato ha peraltro chiarito che è sufficiente che tali modificazioni non siano intervenute nel periodo richiesto dalla legge (6 mesi di residenza legale in Italia o 3 anni dalla data del matrimonio), non impedendo l’acquisto della cittadinanza lo scioglimento, l’annullamento, la cessazione degli effetti civili o la separazione intervenuti dopo tale periodo (e, in ipotesi, anche prima della presentazione della domanda). Tale interpretazione è confermata dalle istruzioni impartite del Ministero dell’Interno con la circolare n. K.60.1 del 6.5.1994. L'istanza di acquisto deve essere presentata al Prefetto del luogo di residenza o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità consolare, con un'apposita domanda scritta indirizzata al Ministro dell'interno. Alla domanda deve essere allegato, tra l'altro, il certificato penale del Paese di origine. Tutti i documenti dello Stato estero devono essere tradotti e legalizzati. L'emanazione del provvedimento di rigetto è preclusa se sono decorsi due anni dalla data della presentazione dell'istanza corredata dalla prescritta documentazione (ma, nel caso in cui l'autorità invita il richiedente ad integrare la documentazione incompleta, i due anni ricominciano a decorrere dalla produzione della documentazione richiesta). In caso di rifiuto della cittadinanza italiana per matrimonio l'interessato può chiedere il riconoscimento all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (il Tribunale) ovvero, se il rifiuto è determinato da motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, al Tribunale Amministrativo Regionale. L'istanza può essere riproposta dopo cinque anni dal provvedimento di rigetto.
ACQUISTO PER NASCITA E RESIDENZA IN ITALIA
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. 91/92, lo straniero nato e residente legalmente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni, diviene cittadino se, entro il compimento del diciannovesimo anno, dichiari (con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile) di voler acquistare la cittadinanza italiana. La legge richiede la residenza legale (e dunque la regolarità del permesso di soggiorno e dell'iscrizione anagrafica) ininterrotta dalla nascita al diciottesimo anno di età; con circolare 22 del 7.11.2007 il Ministero dell'Interno ha comunque chiarito – al fine di evitare che eventuali ritardi nell'iscrizione anagrafica del figlio da parte dei genitori, o temporanei periodi di assenza di residenza legale potessero inibire l'acquisto della cittadinanza – che la residenza dalla nascita, pur in assenza di tempestiva iscrizione anagrafica, può essere dimostrata con documentazione che dimostri comunque la presenza in Italia del minore (come attestati di vaccinazione e certificati medici in generale), e che eventuali successivi periodi di interruzione nella titolarità del permesso di soggiorno non inibiscano la possibilità di ottenere la cittadinanza quando la presenza in Italia possa comunque essere documentata (ad esempio con certificazione scolastica o medica). In caso di rifiuto di riconoscimento della cittadinanza l'interessato può rivolgersi al Giudice Ordinario.
ACQUISTO PER NATURALIZZAZIONE
L'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è previsto dall’art. 9 della L. 91/92. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto discrezionale dell'autorità governativa, che esprime una sorta di “giudizio di gradimento” dello Stato italiano nei confronti dello straniero. Tale giudizio è basato su una valutazione del grado di inserimento del richiedente nella società italiana, della sua personalità (pericolosità sociale, precedenti penali, ..) e della sua autosufficienza economica.
La regola generale è che lo straniero può chiedere la cittadinanza per naturalizzazione dopo 10 anni di residenza legale in Italia, ridotti a 5 per coloro i quali hanno lo status di apolide o di rifugiato e a 4 per i cittadini di Paesi della Comunità europea (per residenza legale si intende l'effettiva ed abituale dimora in Italia, comprovata dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune, nel rispetto delle norme in materia di soggiorno degli stranieri).
La cittadinanza per naturalizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno.
Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, nel silenzio della legge (che indica in specifico unicamente il periodo di residenza legale), viene presa in considerazione, oltre ad eventuali precedenti penali, la capacità dell'interessato di disporre di autonomi mezzi di sostentamento, che gli garantiscano l'autosufficienza economica (il parametro utilizzato è quello richiesto per l'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria – attualmente circa euro 8.300 -; il richiedente dovrà dunque disporre di un reddito individuale superiore a tale soglia) . Con circolare K.60.1 del 5.1.2007 il Ministero dell'Interno ha comunque chiarito che ai fini della valutazione di tale requisito potrà essere preso in considerazione il reddito del nucleo familiare (così consentendo la naturalizzazione, ad esempio, di una cittadina straniera che svolga attività di casalinga in un nucleo familiare che dispone di adeguate risorse), aggiungendo che la situazione economica potrà essere attualizzata al momento della decisione (così se una persona non disponeva al momento della domanda di un reddito sufficiente, potrà essergli richiesto, prima di adottare un provvedimento negativo, il reddito attuale, consentendo l'accoglimento della domanda quando tale reddito attualizzati si riveli sufficiente).
La domanda di naturalizzazione, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura della provincia di residenza, allegando la documentazione proveniente dal Paese di origine (tradotta e legalizzata) relativa alla nascita e alla posizione giudiziaria (certificato penale e dei carichi pendenti); viene invece autocertificata la residenza ininterrotta e la situazione penale e reddituale in Italia (gli eventuali redditi di familiari devono invece essere documentati).
Le condizioni previste devono permanere fino al giuramento, che deve essere prestato entro sei mesi dal decreto di concessione della cittadinanza.
La decisione deve essere presa entro 3 anni dalla presentazione dell'istanza.
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di naturalizzazione è adottato dal Ministro dell'Interno; avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R.
La cittadinanza per naturalizzazione può inoltre essere concessa nei seguenti casi:
a) se un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado dello straniero, legalmente residente in Italia da almeno 3 anni, sono stati cittadini italiani per nascita (anche in assenza dei requisiti richiesti per l’acquisto per discendenza;
b) se lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
c) se lo straniero ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato;
d) se lo straniero, affiliato da un cittadino italiano prima del 1.6.1983, risiede legalmente in Italia da almeno 7 anni;
e) se lo straniero ha reso eminenti servizi all'Italia o se vi è un eccezionale interesse dello Stato.
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PERDITA DELLA CITTADINANZA PER RINUNCIA
La legge prevede che possa rinunciare alla cittadinanza italiana: a) il cittadino italiano che possiede anche la cittadinanza di un altro Paese e risiede o stabilisce la residenza all'estero (art. 11 L. 91/92), sempre che presenti all'autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana (la perdita della cittadinanza italiana non consegue dunque automaticamente all’acquisto volontario di una cittadinanza straniera e al trasferimento della residenza all’estero, salvo il caso di perdita automatica della cittadinanza in forza di accordi internazionali); b) chi aveva acquistato la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore, al compimento del diciottesimo anno e sempre che sia in possesso di altra cittadinanza e dichiari espressamente (con dichiarazione resa all’Ufficiale di stato civile o al console) di voler rinunciare alla cittadinanza italiana (art. 14 L. 91/92).
PERDITA DELLA CITTADINANZA PER REVOCA
La cittadinanza italiana può essere revocata (oltre all'ipotesi di revoca dell'adozione che aveva dato luogo all'acquisto della cittadinanza) quando il cittadino abbia svolto attività in contrasto con i doveri di fedeltà verso lo Stato (impiego pubblico o servizio militare presso uno Stato estero e non ottemperanza all'ordine del Governo italiano di abbandonare la carica, l'impiego o il servizio; svolgimento del servizio militare, accettazione di impiego o carica pubblica, acquisto volontario di cittadinanza di uno Stato estero in guerra con l'Italia). Tale ipotesi è prevista dall’art. 12 della L. 91/92. La cittadinanza italiana non può mai essere revocata per motivi politici.
PERDITA DELLA CITTADINANZA A SEGUITO DI ACQUISTO VOLONTARIO DI CITTADINANZA STRANIERA
L’acquisto volontario della cittadinanza di un Paese estero e il trasferimento in tale Paese della residenza non comporta, di norma, la perdita automatica della cittadinanza italiana, essendo a tal fine necessaria una dichiarazione di volontà. Nel caso in cui si acquisti la cittadinanza di Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Germania o Svezia, e si trasferisca la residenza nel Paese del quale si è acquistata la cittadinanza, la perdita della cittadinanza italiana è invece automatica (ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Strasburgo del 6.5.1963).
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Chi ha perso la cittadinanza italiana, può riacquistarla a determinate condizioni (art. 13 L. 91/92):
a) se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente (avanti l'ufficiale di stato civile) preventivamente di volerla riacquistare;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano e dichiara di volerla riacquistare (avanti l'ufficiale di stato civile);
c) se dichiara (all'ufficiale di stato civile o, se all'estero, al console) di volerla riacquistare e ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia. Il riacquisto può essere inibito con decreto del Ministro dell'Interno per gravi e comprovati motivi;
d) dopo un anno dallo stabilimento della residenza in Italia, salvo espressa rinuncia. Il riacquisto è automatico, ma può essere inibito, entro un anno dal verificarsi delle condizioni, per gravi e comprovati motivi, con decreto del Ministro dell'Interno;
e) se, essendogli stata revocata per aver assunto una carica o un impiego o il servizio militare per uno Stato estero e non aver ottemperato all'ordine di abbandonarlo, dichiara (all'ufficiale di stato civile) di volerla riacquistare e ha stabilito in Italia la residenza da almeno due anni. L'interessato deve provare di aver abbandonato la carica, l'impiego o il servizio militare. Il riacquisto può essere inibito con decreto del Ministro dell'Interno per gravi e comprovati motivi.
Non può riacquistare la cittadinanza italiana chi l'ha perduta per revoca dell'adozione per fatto dell'adottato o per aver accettato o non abbandonato la carica, l'impiego o il servizio militare per lo Stato estero in guerra con l'Italia e non ricorrono le condizioni per il riacquisto.
Lo straniero che intenda riacquistare la cittadinanza italiana può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno “per riacquisto cittadinanza”.