Procedure

Come si entra in Italia per lavoro?
I cittadini non comunitari possono entrare in Italia per lavorare ed ottenere a questo fine un regolare permesso di soggiorno, solo nell'ambito di specifiche procedure e previo ottenimento di specifico visto.
I permessi di soggiorno per motivi di lavoro possono essere rilasciati per lavoro subordinato, per lavoro stagionale, per lavoro stagionale pluriennale, per lavoro autonomo.
Il numero degli stranieri che può entrare in Italia per motivi lavorativi è fissato da specifici provvedimenti (c.d. “decreti flussi”).
La legge disciplina il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, fissando le condizioni e i requisiti necessari per ottenerli, nonché le modalità operative per richiederli.
Quando i decreti flussi non vengono emanati o se i posti previsti sono esauriti, non è possibile entrare in Italia in maniera regolare per lavoro. Questi decreti, generalmente, prevedono che il lavoratore non sia già in Italia e che venga dunque “chiamato” dal datore di lavoro che richiede una autorizzazione all’assunzione.
Che cos’è il “decreto flussi” e cosa sono le quote di ingresso? (lavoro subordinato-stagionale)
I c.d. “decreti flussi” sono emanati periodicamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato dell’occupazione e sul numero degli stranieri iscritti alle liste di collocamento, nonché sui dati concernenti l’effettiva richiesta di lavoro forniti dall’Anagrafe Informatizzata, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Nei decreti sono previste delle quote numeriche di lavoratori ammessi all’ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro subordinato e/o stagionale e/o autonomo nel corso dell’anno. I “decreti flussi” possono indicare quote
numeriche generiche (es: sono ammessi all’ingresso 2000 lavoratori) oppure specificare il tipo di lavoratore (es: solo colf e badanti) o, ancora, prevedere quote specifiche di lavoratori provenienti da un determinato paese (es: 2000 lavoratori nigeriani). Le quote vengono ripartite in base alle aree regionali e provinciali.
Qual è la procedura per entrare in Italia col “decreto flussi”?
La procedura per entrare in Italia con il decreto flussi è, generalmente, prevista nello stesso e può variare da un decreto all’altro. Tutte le procedure di presentazione delle domande, sono ora gestite per via telematica. Il datore di lavoro deve registrarsi sul sito apposito del Ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it - https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 e munirsi di tutti i documenti relativi al lavoratore che intende assumere e al rapporto di lavoro (dati anagrafici e documenti di identità, tipo contratto di lavoro, orario, inquadramento, eventuali documenti relativi all’alloggio). Il datore di lavoro può accedere alla procedura autonomamente oppure avvalendosi del supporto dei numerosi enti o patronati abilitati, per svolgere tutta la pratica. Dopo la registrazione sul sito, il datore di lavoro dovrà compilare il modulo specifico relativo al tipo di ingresso per lavoro che lo interessa e predisporlo per l’invio. I decreti flussi, generalmente, stabiliscono una data e un orario specifico a partire dal quale le domande possono essere inviate (c.d. “Click day”). Le domande vengono valutate in ordine cronologico.
Se la domanda rientra nelle quote il datore di lavoro verrà convocato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per depositare la documentazione. Se la domanda viene accolta verrà emessa l’autorizzazione all’ingresso (c.d. nulla osta all’ingresso).
Cosa deve fare il lavoratore dopo aver ottenuto il nulla osta?
Il lavoratore, ricevuto il nulla osta all’ingresso, dovrà entro 90 giorni richiedere all’autorità consolare italiana nel proprio paese di origine, il visto di ingresso. La normativa in tema di ingresso e soggiorno prevede che una volta ottenuto il visto ed entrato in Italia il lavoratore dovrà presentarsi entro 8 giorni alla Questura dell’area in cui andrà a lavorare per richiedere il permesso di soggiorno. In realtà ogni decreto flussi prevede diverse modalità di registrazione del lavoratore straniero una volta giunto in Italia. Tale registrazione in concreto avviene su appuntamento allo Sportello Unico Immigrazione competente per la zona di assunzione. L’appuntamento può essere richiesto via mail, o essere addirittura già trasmesso dal SUI a seconda della tipologia di ingresso. In tale occasione viene fatto firmare l’Accordo di Integrazione (gli unici lavoratori esentati sono i lavoratori stagionali e i lavoratori autonomi).
Cosa accade se il datore di lavoro diventa indisponibile durante la procedura di ingresso del lavoratore?
Se il datore di lavoro si rende indisponibile prima della consegna del nulla osta, la domanda decade e il lavoratore non potrà fare ingresso in Italia.
Se il datore di lavoro si rende indisponibile dopo il rilascio del nulla osta e l’ingresso in Italia del lavoratore, il lavoratore si può rivolgere ad un legale, anche presso il sindacato. Il lavoratore potrebbe ottenere a seconda dei casi un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Quali sono i permessi di soggiorno che consentono di lavorare?
È possibile lavorare con diverse tipologie di permesso:
  • lavoro subordinato
  • lavoro autonomo
  • lavoro stagionale (per attività stagionali)
  • motivi familiari
  • richiesta protezione internazionale (dopo 60 giorni dalla richiesta)
  • protezione sussidiaria
  • asilo politico
  • apolidia
  • attesa occupazione
  • studio, tirocini formativi (consente di lavorare part time fino a 20 ore settimanali)
  • permesso soggiorno UE di lungo periodo
  • permesso per titolari carta Blu UE
  • residenza elettiva
  • assistenza minori (art. 31 T.U. Immigrazione) (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro)
  • permesso ex art. 27 T.U. Immigrazione (limitatamente alla specifica categoria di attività per cui è stato concesso)
  • per calamità (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro)
  • per atti di particolare valore civile (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro)
  • protezione speciale (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro);
  • casi speciali/protezione sociale (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro).
I permessi per lavoro subordinato /lavoro autonomo /attesa occupazione/ motivi familiari, consentono di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e al momento del rinnovo è rilasciato permesso per l’effettiva attività svolta (es: un cittadino straniero titolare di permesso per motivi familiari può lavorare ed alla scadenza ottenere permesso per lavoro subordinato o autonomo se sta svolgendo tale attività senza dover aspettare l’emanazione di un decreto flussi). Il permesso per studio o tirocinio può essere convertito in permesso per lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi. La procedura per richiedere la conversione è telematica, il SUI della prefettura https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2.
Quali sono le comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro?
All’atto dell’assunzione (almeno 24 ore prima dell'inizio dell'attività lavorativa), in caso di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione unica per via telematica al centro per l’impiego territorialmente competente. Tale comunicazione, chiamata UNILAV, sostituisce tutte le precedenti comunicazioni a Questura, INPS, Centro per l’impiego (per il lavoro subordinato non è, dunque, più prevista la stipula del Contratto di Soggiorno). Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di trasformazione del rapporto di lavoro, proroga o risoluzione dello stesso.
Quali sono i documenti necessari per l’assunzione del lavoratore?
Ai fini dell’assunzione è necessario produrre:
  • un documento d’identità in corso di validità (passaporto del paese d’origine o carta identità italiana o UE);
  • permesso di soggiorno valido o se in fase di rinnovo vecchio permesso e ricevuta richiesta rinnovo,
  • codice fiscale.
Si può lavorare con la ricevuta del primo rilascio del permesso di soggiorno?
Sì, l’art. 5 c.9 bis del T. U. Immigrazione prevede che possa lavorare chi ha richiesto il permesso di soggiorno e sia in attesa del rilascio.
Si può lavorare con la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno?
Sì, è possibile lavorare ed anche essere assunti a condizione che il lavoratore sia in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta del rinnovo.
Si può lavorare con la ricevuta di conversione del permesso di soggiorno?
Sì, è possibile lavorare anche nel periodo in cui è stata richiesta la conversione del permesso se sia il permesso precedente che quello che si richiede consentono lo svolgimento di attività lavorativa.
Come funziona il rilascio ed il rinnovo del permesso per attesa occupazione?
La perdita del posto di lavoro (anche per licenziamento) non determina per il lavoratore non comunitario e i suoi familiari legalmente soggiornanti la perdita del permesso di soggiorno.
Il cittadino straniero che resti senza lavoro può alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alla Questura competente. Per potere ottenere il rilascio è importante che il cittadino straniero si sia iscritto nelle liste del Centro dell’Impiego della propria area di residenza quando ha perso il lavoro.
L’iscrizione va allegata alla richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione che si presenta con il kit postale.
Il permesso per attesa occupazione viene generalmente concesso per la durata massima di un anno. Tuttavia il rinnovo è possibile per un periodo anche superiore all’anno, se il lavoratore è parte di un nucleo familiare, già costituito sul territorio nazionale, composto da una persona che dimostri di disporre di risorse sufficienti in relazione al numero dei componenti (si fa riferimento al reddito richiesto per il ricongiungimento familiare). In questo caso bisogna inviare tutti i documenti relativi al nucleo familiare e ai rapporti di lavoro dei suoi componenti.
Quali categorie di lavoratori possono fare ingresso al di fuori delle quote previste dal decreto flussi (art. 27)?
I lavoratori che rientrano in speciali categorie previste dall’art. 27 del T. U. Immigrazione, possono entrare in Italia senza bisogno che venga emanato un decreto flussi e senza che siano previste delle quote massime di ingressi. Si tratta dei lavoratori rientranti nelle seguenti categorie:
  • Dirigenti/personale altamente specializzato dipendenti della società distaccante, da almeno 6 mesi che vengono assunti dalla società distaccataria in Italia. Il contratto può essere prorogato sino a 5 anni ed è possibile che il lavoratore sia poi assunto dalla azienda italiana.
  • Lavoratori dipendenti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche. L’ingresso è autorizzato per la durata strettamente necessaria alla realizzazione dell’opera oggetto del contratto di appalto. Può essere prorogato sino ad un massimo di 4 anni.
  • Docenti di scuole e università straniere operanti in Italia. L’istanza può essere presentata solo da istituzioni scolastiche straniere, operanti da almeno 5 anni in Italia e che abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione del MIUR. La proroga del contratto, presso il SUI, è possibile nel limite massimo di 2 anni.
  • Professori universitari destinati a svolgere incarichi accademici. È possibile l’assunzione anche senza limiti di tempo.
  • Traduttori e interpreti. La proroga del contratto, presso il SUI, è possibile nel limite massimo di 2 anni.
  • Lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcarsi su navi italiane, I relativi visti d’ingresso per lavoro subordinato sono rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate. Per la richiesta di visto i lavoratori marittimi devono presentare, oltre al documento di viaggio in corso di validità, anche una copia del contratto di appalto tra la società straniera e l’armatore italiano, il certificato di iscrizione della nave nel Registro Internazionale e la richiesta della società armatrice documentata con contratto di lavoro nominativo.
  • Collaboratori familiari aventi in corso all’estero, e da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, residenti all’estero, ma che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro. L’istanza può essere presentata solo da un cittadino italiano o europeo. Il cittadino extracomunitario non può cambiare datore di lavoro ed il suo diritto a vedersi rinnovare il permesso di soggiorno, viene meno nel momento in cui il rapporto di lavoro, che ne ha legittimato l’ingresso, si dovesse interrompere.
  • Persone che entrano con visto per vacanze lavoro dagli stati con cui è stata sottoscritta una specifica convenzione che, attualmente, sono: Canada, Australia, Nuova Zelandae Corea del Sud. Per prestazioni di lavoro della durata massima di 3 mesi per ciascun rapporto di lavoro, in un arco temporale che varia da 6 mesi sino ad 1 anno a seconda della convenzione di riferimento.
  • Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. La struttura sanitaria che presenta l’istanza deve essere accreditata presso la Regione. Prima di presentare l’istanza è necessario attivarsi presso il ministero della Salute, per ottenere l’equipollenza del titolo di studio da infermiere.
  • I lavoratori dello spettacolo. I datori di lavoro devono richiedere il nulla osta alla Direzione Generale per l’Impiego - Segreteria del Collocamento dello Spettacolo di Roma. Sarà cura dello stesso Ufficio inoltrare il nulla osta al SUI, la cui competenza territoriale è determinata in base alla sede legale del datore di lavoro. Datore di lavoro e lavoratore dovranno pertanto concordare con il Sui l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto, a cui seguirà la spedizione del KIT postale per il rilascio del permesso di soggiorno.
  • Gli sportivi per i quali le società sportive devono richiedere, a titolo professionistico o dilettantistico, la Dichiarazione Nominativa di Assenso del CONI. Sarà cura dello stesso Ufficio, in caso di attività sportiva a titolo professionistico, inoltrare il nulla osta al SUI, la cui competenza territoriale è determinata in base alla sede legale della società sportiva richiedente. Datore di lavoro e lavoratore dovranno pertanto concordare con il Sui l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, a cui seguirà la spedizione del KIT postale per il rilascio del permesso di soggiorno.
Qual è la procedura di ingresso dei lavoratori al di fuori delle quote (art. 27)?
Per questi lavoratori i datori di lavoro italiani o stranieri titolari di permesso di soggiorno possono presentare la domanda di rilascio del nulla osta, durante l’intero corso dell’anno senza attendere che venga emanato un decreto flussi e senza che siano previste delle quote massime di ingressi.
Per il rilascio del nulla osta è sempre competente lo Sportello Unico Immigrazione ma con procedure e modulistiche diverse a seconda della categoria. Anche in questo caso il datore di lavoro deve registrarsi sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 e poi compilare ed inviare in via telamatica i relativi moduli.
Come funziona l’ingresso per lavoro autonomo?
L’ingresso per lavoro autonomo del cittadino straniero è ammesso sempre nell’ambito delle quote a ciò specificatamente destinate dai decreti flussi.
Il cittadino straniero che intenda richiedere il nulla osta per lavoro autonomo deve essere in possesso dei requisiti e dei documenti di licenza o autorizzazione per l’attività che intende svolgere e/o dell’iscrizione alla camera di commercio che dovranno essere presentati alla Questura, competente a rilasciare il nulla osta per lavoro autonomo.
A seguito del rilascio del nulla osta il lavoratore può chiedere il visto per lavoro autonomo alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine.
Una volta entrato in Italia il lavoratore richiede il primo permesso di soggiorno tramite l’invio del kit postale. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato per la duratadi due anni e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in presenza dei requisiti. Se al momento del rinnovo il cittadino straniero lavoratore autonomo risulta disoccupato può richiedere il permesso per “attesa occupazione”. In passato le quote per lavoro autonomo non specificavano la tipologia di lavoratori/imprenditori ammessi all’ingresso, mentre negli ultimi anni è stata prevista l’apertura di quote solo per alcune tipi di figure professionali e/o imprenditoriali.
Chi ha accesso al pubblico impiego?
Possano partecipare ai concorsi pubblici per tutte le posizioni di lavoro che non comportino l’esercizio di pubbliche funzioni, e fatta salva la necessaria conoscenza della lingua italiana, oltre ai cittadini italiani anche:
  • i cittadini comunitari ed i loro familiari regolarmente soggiornanti;
  • i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • i titolari di permesso per protezione internazionale (status di rifugiato o di protezione sussidiaria).
Le posizioni di lavoro pubblico che comportano lo svolgimento diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla tutela dell’interesse nazionale restano riservate ai cittadini italiani (esempi: dirigenza pubblica, magistratura, avvocatura dello Stato, funzionari di alcuni ministeri).
In quali casi viene rilasciato il permesso per grave sfruttamento lavorativo?
Hanno diritto al permesso per grave sfruttamento lavorativo, previsto dall’art. 18 del T. U. Immigrazione, gli stranieri vittime dei reati di “riduzione e mantenimento in schiavitù o tratta” e dunque gli stranieri vittime di violenza o grave sfruttamento, da cui possono sorgere concreti pericoli per l’incolumità.La situazione che dà diritto al permesso deve essere segnalata o dai servizi sociali degli enti locali o da associazioni che operano nel settore o da enti e associazioni che gestiscono progetti rivolti alle vittime di sfruttamento o dalla Procura della Repubblica, quando l’esistenza delle vittime emerga a seguito di indagini su reati.Per il rilascio del permesso è necessario il parere favorevole del Pubblico Ministero che conduce l’indagine e l’adesione al progetto di inserimento da parte dello straniero.Il permesso ha una durata di 6 mesi ed è rinnovabile fino ad un anno o al maggior periodo occorrente per motivi di giustizia e viene rilasciato con la dicitura “casi speciali”. Consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito in permesso per lavoro alla scadenza nel caso in cui il titolare abbia reperito un’occupazione

Search