Lo straniero che presenta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre i 60 giorni dalla scadenza, ha comunque diritto che la stessa sia valutata. L'amministrazione non pu? rigettare la richiesta SOLO per il ritardo.
Il lavoratore in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, ha diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione per un periodo non inferiore ad 1 anno o per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ? rilasciato e rinnovato per una durata non superiore a:
-9 mesi in caso di 1 o pi? contratti di lavoro stagionale;
-1anno in caso di 1 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
-2 anni in caso di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
NO, lo straniero che richiede un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve dimostrare di avere un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (pari ad 5.818,93 euro per il 2014)che pu? derivare anche da contratti di lavoro a tempo determinato o "contratti atipici".
Il contributo per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno ? pari a:
euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno
euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni
euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno per lavoro in casi particolari (per i dirigenti o per il personale altamente specializzato).
A ci? si aggiunge la somma di euro 27,50 quale spesa per la produzione del permesso di soggiorno in formato elettronico.
In caso di rifiuto della domanda di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno NON ? possibile richiedere il rimborso del contributo versato per il rilascio. E' possibile invece richiedere il rimborso della somma versata per la produzione del permesso di soggiorno elettronico.
Il reddito richiesto ? lo stesso di quello richiesto per il ricongiungimento familiare.
Richiedente: reddito minimo: 5.818,93 ? lordi annui
1 familiare - 8.728,39 ? annui
2 familiari 11.637,86 ? annui
3 familiari 14.547,32 ? annui
4 familiari 17.456,79 ? annui
2 o pi? minori di 14 anni 11.637,86 ? annui
2 o pi? minori di 14 anni e un familiare14.547,32 ? annui.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione ha validit? di 1 anno e non pu? essere rinnovato a meno che il titolare non abbia stipulato un nuovo contratto di lavoro o che il permesso di soggiorno possa essere rinnovato ad altro titolo (ad es. per motivi familiari). Tuttavia, nel caso di presenza sul territorio nazionale di familiari ricongiunti o di figli nati in Italia, anche in mancanza di uno dei requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno (in questo caso il contratto di lavoro) l'Amministrazione non pu? pervenire al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno se ritiene prevelente la sussistenza di effettivi e pregnanti legami familiari. In ogni caso pur perdurando lo stato di disoccupazione, il permesso di soggiorno pu? essere rinnovato se il soggetto ? in grado di dimostrare altre fonti lecite di sostentamento. Infine il permesso di soggiorno pu? essere rinnovato anche nel caso di stipula di un contratto di lavoro durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno
Pu? convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro senza attendere il "decreto flussi" chi ha conseguito in Italia il diploma di laurea o la laurea specialistica dopo aver frequentato il corso di studio in Italia. Tutti gli altri, invece, possono convertire il loro permesso di soggiorno per studio a lavoro nell'ambito delle quote stabilite a tale scopo nel "decreto - flussi". La conversione deve essere richiesta prima della scadenza del titolo di soggiorno e previa sottoscrizione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico.
Inoltre gli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia un dottorato, un master universitario di secondo livello, o la laurea triennale o la laurea specialistica possono prorogare per un ulteriore anno il soggiorno in Italia (in attesa di una occupazione) e convertire il loro permesso di soggiorno in lavoro, nel caso in cui trovino lavoro entro questo termine.
Il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione pu? svolgere attivit? lavorativa in qualit? di lavoratore subordinato per un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, con un limite annuale di 1.040 ore.
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale pu? essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato se il lavoratore ha un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. E' possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato sin dal primo ingresso in Italia, nell'ambito delle quote disponibili all'interno del decreto flussi per l'assunzione di lavoratori non comunitari ed ? subordinata al fatto che il lavoratore sia stato effettivamente assunto in precedenza con contratto stagionale.
I requisiti per poter richiedere l'assegno sociale sono:
1- la cittadinanza italiana o comunitaria oppure la titolarit? di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
2- la residenza effettiva ed abituale in Italia
3- il compimento del 65? anno di et?
4- per l'anno 2014, un reddito inferiore ad euro 5.818,93 annui se il pensionato ? solo, ed euro 11.637,86 se il pensionato ha un coniuge.
5- aver soggiornato in Italia per almeno 10 anni
L'importo dell'assegno sociale per il 2014 ammonta ad euro ad 447,61 ? al mese, pari a 5.818,93 ? l'anno (13 mensilit?).
Il padre maggiorenne, a condizione che: 1) la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto; 2) il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potest?. Qualora non sussistano le condizioni relative al padre, la domanda di assegno pu? essere presentata, in nome e per conto della madre minorenne, dal genitore della stessa, in mancanza, da altro legale rappresentante (fonte INPS)
La richiesta di assegno pu? essere presentata, in nome e per conto della madre minorenne, dal genitore della stessa esercente la potest? ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante. (fonte INPS)
Si pu? essere richiesto. (fonte INPS)
Si, purch? l?interruzione della gravidanza sia avvenuta dopo il 180? giorno dall?inizio della gestazione, coincidente con il 300? giorno antecedente alla data presunta del parto. (fonte iNPS)