È un permesso di soggiorno concesso dal Ministro dell’Interno su proposta del Prefetto territorialmente competente a coloro che compiono atti di particolare valore, esponendo la propria vita ad un manifesto pericolo per salvare persone, per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato, per ristabilire l'ordine pubblico, per arrestare o partecipare all’arresto di malfattori, per mantenere forza alla legge, per progredire la scienza od in genere per bene dell'umanità o per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.Il permesso ha durata di 2 anni, è rinnovabile, consente di studiare o di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
È un permesso di soggiorno rilasciato nei casi in cui il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno si trova in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Il titolo ha durata di sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi se permangono le condizioni che hanno determinato il rilascio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, ma non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il titolo di soggiorno per calamità è valido solo sul territorio nazionale e consente l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.
È un permesso di soggiorno che può essere concesso dalla Commissione Territoriale al richiedente asilo che, pur non avendo diritto alla protezione internazionale, potrebbe subire persecuzioni o tortura o trattamenti inumani e degradanti nel caso di ritorno nel Paese di origine. Il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere riconosciuto anche in altre circostanze nelle quali il richiedente asilo, se rimpatriato, potrebbe subire la violazione di diritti costituzionali o internazionali vincolanti per lo Stato italiano. Ha durata di due anni e, alla scadenza, può essere rinnovato se la Commissione Territoriale ritiene che permangono i requisiti che ne avevano consentito il rilascio.
Il permesso di soggiorno per protezione speciale chiesto ed ottenuto dopo il 6 maggio 2023 non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
Incontro di formazione rivolto a operatori e operatrici del Progetto Mediato 6
Approfondimenti in materia di protezione internazionale e immigrazione in seguito alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
a cura di ASGI
22 gennaio 2019 ore 14 – 17 Sala Lia Varesio - ATC corso Dante 14 - Torino
Il Ministero dell’Interno, Commissione Nazionale Asilo, ha emesso, in data 2 gennaio 2019, una Circolare al fine di fornire indicazioni sull’applicazione della L. 132/2018. In particolare si sottolinea l’introduzione di un doppio regime procedurale per il quale le Commissioni Territoriali sono competenti solo per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione speciale, mentre gli altri tipi di permessi previsti dalla nuova normativa sono rilasciati dal Questore. In relazione, poi, alle domande di protezione internazionale presentate prima del 5.10.18 ma non ancora decise, si sottolinea come le Commissioni Territoriali possano valutare soltanto la sussistenza dei requisiti per la protezione internazionale e per la protezione speciale, non potendo più riconoscere la protezione umanitaria e rinviando al Questore per la valutazione sul rilascio degli altri tipi di permesso.
Il Ministero dell’Interno ha emesso in data 18 dicembre 2018 la Circolare n. 83774 nella quale l’Amministrazione ripercorre il testo della legge n. 132/2018 entrata in vigore il 4 dicembre 2018. In particolare, per quanto riguarda il tema immigrazione, si sottolinea l’avvenuta abrogazione della protezione umanitaria con l’elencazione dei permessi per “casi speciali” già introdotti dal D.L. 113/2018 e si aggiungono le nuove indicazioni relative alla procedura accelerata per la protezione internazionale inserite dalla L. 132/2018. Inoltre si sottolineano le modifiche in tema di accoglienza con la sostituzione dello SPRAR con il “sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati” (SIPROIMI).
11 febbraio 2019
Aula Magna Liceo D'Azeglio
via Parini 8 - Torino
Replica dell'incontro: Approfondimenti in materia di protezione internazionale e immigrazione in seguito alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
a cura di ASGI che si è tenuto il 22 gennaio 2019 ore 14 – 17 Sala Lia Varesio - ATC corso Dante 14 - Torino
L'incontro è specificatamente rivolto a coloro che sono rimasti esclusi dal precedente
Iscrizione obbligatoria: https://goo.gl/forms/UwNHFnUoifsStdDE3
Sono disponibili i materiali dell'incontro
90 clip tematiche in cui gli esperti intervistati affrontano questioni legate al processo di accoglienza dei richiedenti asilo, le sue problematiche, le ricadute sui territori, alcuni esempi locali di sviluppo positivo attraverso vari approcci (giuridico, amministrativo, sociale, antropologico, ecc.).
Tratte dalle interviste realizzate per il cortometraggio FUORI EMERGENZA: La complessità dell'accoglienza all'interno del progetto Ve.S.T.A - Verso Servizi Territoriali Accoglienti promosso da Regione Piemonte in collaborazione con l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali (UPO) e l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES).
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018 la legge n. 132 del 1° dicembre 2018 di conversione in legge del D.L. n. 113/18. La legge ha convertito con modificazioni il D.L. cd. “Sicurezza” entrato in vigore il 5 ottobre scorso contenente disposizioni in tema di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica. La legge è entrata in vigore il 4 dicembre 2018.