Il Tribunale di Torino, con il decreto del 10 marzo 2021, ha riconosciuto la protezione speciale ai sensi dell’art. 19, co. 1.1 del D.Lgs. 286/98 come modificato dal D.L. 130/2020 (convertito in L. n. 173/2020) ad un richiedente asilo che, a parere dell’Autorità Giudiziaria, ha raggiunto “un notevole grado di integrazione nel tessuto socio - economico dell’Italia”. Il Giudice ha, infatti, valutato positivamente lo svolgimento, da diversi anni, di regolare attività lavorativa ed affermato che, in caso di rimpatrio, il soggetto sarebbe sottoposto “ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precaritetà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta”.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 173 del 18 dicembre 2020 di conversione del D.L. 21 ottobre 2020 n. 130. Risultano, dunque, definitivamente superate alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. La nuova normativa modifica e migliora il regime di “protezione speciale” che verrà ora concesso non solo nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di tortura o trattamenti inumani ma anche a tutela della vita privata e familiare, dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente e, comunque, nel rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano come previsto dall'art. 5, co. 6 D.Lgs. 286/98, ora ripristinato. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro. La legge modifica anche alcune disposizioni sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in tema di esame prioritario della domanda e di domanda reiterata. Vengono, infine, modificate le norme che riguardano il sistema di accoglienza e viene portato nuovamente a due anni (prorogabile a tre anni) il termine per la definizione delle pratiche di cittadinanza.
Entra in vigore oggi, il D.L. 21 ottobre 2020 n. 130, che supera alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. Tra al’altro, la nuova normativa modifica la “protezione speciale”, regime introdotto con il D.L. n. 113/2018 e concesso nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di tortura o trattamenti inumani. Il D.L. n. 130/2020 ne amplia i casi di riconoscimento con la valutazione della tutela della vita privata e familiare e dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro. Il decreto modifica anche alcune disposizioni sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in tema di esame prioritario della domanda e di domanda reiterata. Vengono, infine, modificate le norme che riguardano il sistema di accoglienza e viene portato a tre anni il termine per la definizione delle pratiche di cittadinanza.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 29460/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.