In base alla legge e ai chiarimenti resi dall’INPS con circolare del 9 febbraio 2022 n. 23 e con messaggio 2951/2022, l’assegno spetta:
- ai cittadini italiani e di Stati dell’Unione Europea;
- ai titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo;
- ai titolari di permesso unico di lavoro ai sensi della direttiva 2011/98 (quindi di permessi per famiglia o per lavoro o per attesa occupazione) a condizione che il permesso sia di durata superiore a 6 mesi;
- ai familiari non comunitari di cittadini dell’Unione europea;
- ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato politico o protezione sussidiaria);
- ai titolari di permesso per lavoro autonomo;
- ai lavoratori stagionali;
- ai titolari di “carta blu” (il permesso per lavoratori altamente qualificati);
- ai cittadini di Algeria, Tunisia, Marocco;
- ai titolari di permesso per assistenza minori (art. 31 TUI);
- ai titolari di protezione speciale e di “casi speciali”;
- agli apolidi.
È inoltre richiesto che il beneficiario sia residente in Italia per tutta la durata del beneficio e sia stato residente in Italia, prima della domanda, per almeno due anni, anche non continuativi. La residenza biennale non è richiesta per chi è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale (in pratica, chi ha un rapporto di lavoro può ottenere gli assegni anche appena entrato in Italia).
Restano quindi esclusi dalla nuova prestazione tutti i titolari di permessi non compresi nell’elenco di cui sopra (per es. i titolari di permesso per richiesta asilo e i titolari di permessi espressamente esclusi (messaggio INPS n. 2951 citato), i quali pertanto non godranno più di nessun sostegno alla famiglia neppure se lavorano, stante la soppressione degli assegni al nucleo familiare e delle detrazioni fiscali per figli a carico.
Si tratta dei seguenti permessi:
- permesso per attesa occupazione;
- tirocinio e formazione professionale;
- studio;
- residenza elettiva;
- visite, affari, turismo.
Quanto ai titolari di permesso per attesa occupazione, però, già due sentenze (Tribunale di Trento e Tribunale di Torino) hanno riconosciuto il diritto alla prestazione, mentre per i titolari di permesso per richiesta asilo si segnala che il Tribunale di Padova ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della loro esclusione dall’assegno temporaneo (la prestazione temporanea precedente all’AUU), con decisione che dunque potrebbe avere effetti anche sulla prestazione in esame.