Notizie e Appuntamenti

Il Ministero dell’Interno, con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane ed in collaborazione con l’Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (Andisu), mette a disposizione 100 borse di studio per studenti universitari titolare di protezione internazionale. Possono partecipare al bando gli studenti titolari di protezione internazionale vincitori dei bandi per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 che hanno diritto alla conferma della borsa di studio e gli studenti titolari di protezione internazionale ottenuta entro il 15 luglio 2019 in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione al corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o dottorato di ricerca prescelto, che si iscrivono per la prima volta al sistema universitario italiano. Le informazioni ed il bando sono presenti sul Sito del Ministero dell'Interno e le domande vanno presentate entro il prossimo 15 luglio.

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La Direzione Sanità della Regione Piemonte ha recentemente fornito indicazioni in relazione all’iscrizione al Servizio Sanitario dei richiedenti asilo privi di iscrizione anagrafica. In particolare, ha affermato l’obbligatorietà dell’iscrizione al SSN nel luogo del domicilio che deve essere individuato in linea generale in quello dichiarato alla Questura al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale oppure nell’indirizzo del centro per i richiedenti asilo dimoranti presso strutture di accoglienza. Nel caso di mancata indicazione del domicilio sul permesso di soggiorno oppure in caso di mutamento dell’indirizzo, l’iscrizione al SSN avverrà sulla base di una autodichiarazione di effettiva dimora e/o domicilio effettuata dal cittadino straniero presso la ASL competente. Nessuna ulteriore documentazione dovrà essere richiesta al tal fine. Nella circolare si ricorda, infine, che lo status di regolarmente soggiornante per richiesta protezione internazionale può essere dimostrato, oltre che con il permesso di soggiorno, tramite la ricevuta rilasciata al momento della formalizzazione del Mod. C3 o il cedolino della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o, infine, con il ricorso contro il diniego della richiesta di protezione internazionale.

pdfCircolare Regione Piemonte

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Incontri di Formazione del Progetto Prima (FAMI 2014-2020) "Pensare Prima al dopo"

Approfondimenti in materia di protezione internazionale e immigrazione in seguito alle novità introdotte dalla Legge 132/2018 (cosiddetta Legge Immigrazione e Sicurezza)

 27 maggio 2019   - Vercelli

6 giugno 2019 - Cuneo

27 giugno - Novara

 

pdfSLIDE Avv. Pigino

- pdfVademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno (ANPAL Servizi)

- pdfnorma specifica del T.U. leggi bancarie

- pdfcircolare su profili applicativi

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Incontri di Formazione del Progetto Prima (FAMI 2014-2020) "Pensare Prima al dopo"

Approfondimenti in materia di protezione internazionale e immigrazione in seguito alle novità introdotte dalla Legge 132/2018 (cosiddetta Legge Immigrazione e Sicurezza)

 27 maggio 2019 ore 14:30 - 17:30

Via A. Manzoni, 8 A - 2° piano - Vercelli

locandina

 6 giugno 2019 ore 14.30 - 17.30

Sala FALCO - Centro Incontri

C.so Dante 41 – Cuneo

locandina

 

27  giugno 2019 ore 14:00 - 17:00

Sala Consigliare - Provincia di Novara

piazza Matteotti 1 - Novara

 

locandina

 

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Per tutte le sedi: iscrizione on line

 

Il progetto Prima “Pensare prima al Dopo” si propone di favorire l’inclusione socio–lavorativa dei cittadini di paesi terzi con un approccio che riesca il più possibile ad affrontare i bisogni specifici dei target che presentano maggiore svantaggio.

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11312/2019 depositata il 26 aprile 2019 è intervenuta nel caso di un cittadino pakistano che si era visto respingere il ricorso avverso il diniego della protezione internazionale dal Tribunale di Lecce. Nella sentenza la Corte afferma che il Giudice chiamato a valutare la domanda di asilo ha l’obbligo di accertare la situazione reale del paese di provenienza in modo che ciascuna richiesta venga valutata in base alla situazione aggiornata del paese di origine. Non sono, dunque, ammesse formule stereotipate e generici riferimenti a fonti internazionali ma il Giudice è tenuto a specificare le fonti in base alle quali abbia proceduto a detto accertamento.

pdfCassazione n. 11312/2019

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osare speranzaTre storie a fumetti per raccontare percorsi di vita e di inserimento sociale di richiedenti asilo, ma soprattutto di uomini, donne e bambini giunti in Italia con motivazioni e percorsi diversi e accomunati dallo stesso iter burocratico e dal desiderio di avere un futuro nel nostro Paese. Ciascun racconto è ispirato ad una storia vera e illustra le attività di accoglienza e supporto ai percorsi di integrazione che devono essere garantite secondo i principi costituzionali riportati nella Carta dei Valori della cittadinanza e dell’integrazione.

 

 

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Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 18 marzo 2019, si è espresso sulla nuova disposizione introdotta dall’art. 13 del D.L. 113/2018 (conv. in L. 132/2018) che ha stabilito che il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”. Il Giudice ha, in primo luogo, affermato che la norma in questione non introduce, neppure in forma implicita, un divieto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo poiché non ha modificato la norma generale in tema di iscrizione anagrafica dello straniero prevista dall’art. 6, co. 7 del D.Lgs. 286/98. Proprio tale disposizione prevede che, ai fini dell’iscrizione anagrafica, si considera dimora abituale l’ospitalità documentata da oltre tre mesi in un centro di accoglienza. Ne consegue che il richiedente asilo, trascorsi tre mesi presso il centro, ha diritto all’iscrizione come dimorante presso la struttura. Il Tribunale, poi, aggiunge che il richiedente asilo assume la sua qualità di regolarmente soggiornante al momento della presentazione dell’istanza di protezione internazionale (e come conseguenza otterrà poi il rilascio di un permesso di soggiorno). La norma introdotta dal D.L. Sicurezza deve, dunque, essere interpretata nel senso che il titolo necessario per l’iscrizione anagrafica non è il permesso di soggiorno ma la documentazione comprovante la presentazione della domanda di asilo (cd. Modello C3 o altra ricevuta rilasciata dalla Questura).

pdfTribunale Firenze 18 marzo 2019

 

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Il Tribunale di Torino, con due recenti ordinanze, ha riconosciuto la protezione umanitaria a due richiedenti asilo che avevano fatto domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore della legge 132 del 2018.
In entrambi i casi i giudici hanno ritenuto di concedere la protezione umanitaria a fronte del percorso di inserimento e di integrazione in Italia dei due ricorrenti che nel corso del giudizio hanno dimostrato di aver frequentato corsi di lingua italiana e di aver avviato attività lavorativa. Nelle decisoni si legge che, nonostante il parametro dell’inserimento sociale non possa essere l’unico presupposto della protezione umanitaria, si deve valutare che, in caso di rientro nel paese di orgine, tale inserimento verrebbe meno e questo costituirebbe sicuramente una compromissione della sua sfera di diritti inviolabili.

pdfTribunale TORINO 16 gennaio 2019

pdfTribunale TORINO 25 gennaio 2019

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4890/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.

pdfCassazione n. 4890/2019

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Con la Circolare del 3 gennaio 2019, il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni sui profili applicativi delle nuove disposizioni in tema di accoglienza previste dalla L. 132/2018. In particolare, l’Amministrazione chiarisce che i MSNA anche non richiedenti asilo sono accolti nel SIPROIMI (ex SPRAR) e coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale rimangono in accoglienza anche oltre il raggiungimento della maggiore età fino alla definizione della loro istanza.
Inoltre, rimangono in accoglienza anche i neomaggiorenni che ottengano il “prosieguo amministrativo”. Nella Circolare si prospetta, infine, la graduale chiusura dei Centri “FAMI” e del “CAS” per minori con trasferimenti dei minori ivi presenti nel SIPROIMI.

pdfCircolare Accglienza SIPROIMI

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