Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 3314 del 2 settembre 2024, ha confermato che per i permessi di soggiorno per protezione speciale richiesti prima dell’entrata in vigore del D.L. 30/2023 (cd. “ Decreto Cutro”) ma decisi e rilasciati dopo tale data vige ancora la disciplina previgente e quindi tali permessi, alla scadenza, sono convertibili per lavoro. Il Consiglio di Stato ha, infatti, sottolineato che una diversa interpretazione violerebbe il principio di uguaglianza, poiché il momento del rilascio del permesso di soggiorno dipende soltanto dai tempi di evasione delle pratiche da parte della Pubblica Amministrazione e non dal singolo richiedente.
Con la Circolare del 31 maggio 2024, il Ministero dell’Interno ha provveduto ad aggiornare l’interpretazione della disciplina intertemporale in tema di protezione speciale. Sulla base del parere della Avvocatura di Stato allegato alla circolare, si chiarisce che tutti i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati sulla base della disciplina previgente ed in corso di validità al 5.5.2023 possono essere convertiti in lavoro. Sono, inoltre, suscettibili di conversione, i permessi per protezione speciale rilasciati sulla base di una decisione giurisdizionale che abbia annullato un provvedimento conseguente ad una istanza presentata prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.