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Attivazione di un sistema di accoglienza dedicato alle donne potenziali vittime di tratta
 
 

È entrato in vigore il 5 aprile, il Decreto Interministeriale del 29 febbraio 2024 che stabilisce le modalità di rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per i cd. “nomadi digitali”. Si tratta di lavoratori autonomi o subordinati altamente qualificati che svolgono la loro attività da remoto grazie alla tecnologia. Per ottenere l’ingresso in Italia sarà necessario dimostrare un reddito pari a tre volte quello previsto per l’esenzione dalla spesa sanitaria, la disponibilità di un alloggio e di una assicurazione sanitaria ed una esperienza pregressa di almeno sei mesi. Il nomadi digitali otterranno un permesso della validità di un anno, rinnovabile se permangono le condizioni e sarà consentito loro di effettuare il ricongiungimento familiare.

pdfDecreto Interministeriale Nomadi digitali

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A seguito della pubblicazione del Decreto Flussi, in data 30 ottobre 2023, è stata emanata la Circolare esplicativa contenente le indicazioni operative per l’avvio delle procedure a partire dal 2 dicembre 2023. Nel provvedimento si danno indicazioni relative agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, anche con riferimento al settore dell’assistenza familiare e dell’assistenza socio – sanitaria. Ulteriori spiegazioni vengono fornite per gli ingressi per lavoro stagionale e per lavoro autonomo. Infine, la Circolare fornisce le indicazioni per la presentazione telematica delle domande in relazione alla tempistica, alle tipologie di moduli previsti ed ai documenti da allegare.

pdfCircolare Interministeriale 30 ottobre 2023

 

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Il 3 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto flussi relativo alle annualità 2023, 2024, 2025. Nel provvedimento vengono indicati i settori produttivi interessati che sono stati ampliati rispetto all’ultimo decreto, le quote di ingresso per i lavoratori per i contratti non stagionali, stagionali e per il lavoro autonomo. Sono, inoltre, indicate le scadenze per l’invio delle domande che partiranno dal prossimo 2 dicembre. Con la Circolare Interministeriale di prossima pubblicazione verranno fornite le indicazioni operative.

pdfGazzetta Ufficiale 3 ottobre 2023

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Il 14 agosto 2023 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 19 luglio 2023 che prevede una ulteriore quota di ingressi, pari a 40.000 unità, per il lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, in aggiunta agli ingressi già previsti del D.P.C.M di inizio anno e relativamente alle domande presentate a partire dal 27 marzo 2023. Le quote aggiuntive saranno, dunque, valutate in ordine cronologico rispetto alle richieste di nulla osta inviate ma che non avevano avuto seguito per esaurimento dei posti disponibili. Non sarà, pertanto, necessario presentare nuove istanze da parte dei datori di lavoro.

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Con la Nota del 21 marzo 2023 n. 2066, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce importanti indicazioni alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il D.L. n. 20 del 2023 con particolare riferimento alle misure di semplificazione della procedura. 

In primo luogo, le verifiche sulla capacità economica dell’azienda che vuole effettuare l’assunzione dal lavoratore che si trova all'estero saranno di norma svolte da un professionista (consulente del lavoro) che predisporrà una asseverazione da produrre all’Amministrazione, la quale svolgerà soltanto dei controlli a posteriori.

Inoltre, a seguito della presentazione della domanda, il nulla osta dovrà essere rilasciato nel termine di 60 giorni, qualora successivamente emergano elementi ostativi lo stesso sarà revocato.

Infine, il rilascio del nulla osta autorizza a svolgere attività lavorativa, nell’attesa di ottenere il permesso di soggiorno.

pdfNota Ispettorato Nazionale Lavoro 21 marzo 2023

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In data 30 gennaio 2023 è stata emanata la Circolare esplicativa in relazione al Decreto Flussi per l’anno 2022 da attivarsi a partire dal 27 marzo 2023. Nel provvedimento si danno, tra l’altro, indicazioni relative agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, con particolare riferimento alla gestione degli ingressi dei lavoratori da impiegarsi nelle aziende di autotrasporto ed agli adempimenti necessari in relazione alla patente di guida richiesta. Ulteriori spiegazioni vengono fornite per gli ingressi per lavoro stagionale e per lavoro autonomo. Infine, la Circolare fornisce le indicazioni per la presentazione telematica delle domande in relazione alla tempistica, alle tipologie di moduli previsti ed ai documenti da allegare.

pdfCircolare Interministeriale flussi_2022.pdf

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Con il D.L. 73/2022, in vigore dal 22 giugno 2022, sono state introdotte alcune disposizioni per semplificare e velocizzare il rilascio dei nulla osta all’ingresso per lavoro previsti dal “decreto flussi 2021” e dal futuro “decreto flussi 2022” . Il decreto prevede, innanzitutto, che il rilascio del nulla osta per le richieste di ingresso di lavoratori relativi al decreto flussi 2021 avvenga nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 22.7.2022. Il successivo visto di ingresso sarà rilasciato nel termine di 20 giorni. Per consentire questa velocizzazione, il sistema di accertamenti e controlli relativo ad eventuali elementi ostativi verrà attivato successivamente al rilascio del nulla osta, cioè al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. A seguito del rilascio del nulla osta ed in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro potrà anche già provvedere all’assunzione il lavoratore che si trovi in Italia.

pdfCircolare 23 giugno 2022

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E’ stato pubblicato, in data 17 gennaio 2022. il decreto di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2022. Il Governo ha autorizzato l’ingresso di 69.700 unità relative sia al lavoro subordinato stagionale e non sia al lavoro autonomo.

In particolare, sono previsti: 20.000 ingressi per lavoro non stagionale nel settore dell’autotrasporto, dell’edilizia ed in quello turistico alberghiero per i cittadini di paesi che hanno stretto accordi con l’Italia; 7000 quote per la conversione di permessi di soggiorno ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro; 500 ingressi per lavoro autonomo; 100 ingressi per i cittadini non comunitari che abbiano svolto programmi di formazione nel paese di origine, 100 ingressi per i discendenti di italiani resdienti in Venezuela. Le quote rimennti sono destinate agli ingresssi dei lavoratori stagionali.

Le domande potranno essere presentate, tramite l’applicativo presente sul sito del Ministero dell’Interno, a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto per l’ingresso di lavoratori non stagionali ed a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione per l’ingresso dei lavoratori stagionali.

pdfDecreto Flussi_2022pdfCircolare interministeriale Flussi 2022

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Con l’ordinanza del 4 giugno 2021, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha stabilito che la garanzia relativa ai mezzi ecomonici di sussistenza a favore dello studente che chieda il visto di ingresso può essere fornita anche dal fratello o da altra persona. Ciò in ossequio all’art. 39, co. 3 lett. a) del D.Lgs. 286/98 in cui si afferma che la garanzia economica può essere fornita “da parte di enti o cittadini italiani e stranieri” e non soltanto dai genitori come indicato della Circolare del Miur emanata per l’anno accadmico 2020/2021 che escludeva espressamente, in modo illegittimo secondo il TAR del Lazio, l’esibizione di fideiussioni bancarie e garanzie fornite da terze persone.

pdfTar Lazio 4 giugno 2021

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Il Tribunale di Roma ha ordinato il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi umanitari per il ricongiungimento di un minore con la madre, titolare di protezione internazionale. Il figlio era, infatti, rimasto nel paese di origine in condizione di minore non accompagnato e, nonostante il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, l’Ambasciata non aveva provveduto al rilascio del visto. Il Giudice ha, dunque, affermato il principio secondo il quale il diritto all’unità familiare deve essere sempre salvaguardato, soprattutto in presenza di un minore, ed ha confermato che l’ordinamento, in particolare l’art. 25 Regolamento (CE) 810/09 consente, senza ulteriori disposizioni di attuazione, il rilascio di un visto di carattere umanitario anche in deroga alle disposizioni generali.

pdfOrdinanza Tribunale Roma 5 febbraio 2021

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