Nel video, prodotto nell'ambito del progetto Mediato, l'avv. Ornella Fiore (ASGI) affronta la tematica dell'accertamerto dell'età nei minori stranieri non accompagnati, illustrando le nuove norme che disciplinano lo svolgimento di tali accertamenti ed i metodi di indagine medica utilizzati per stabilire l'età biologica del minore.
Nel video, prodotto nell'ambito del progetto Mediato, l'avv. Ornella Fiore (ASGI) affronta la tematica dell'accertamerto dell'età nei minori stranieri non accompagnati, illustrando le nuove norme che disciplinano lo svolgimento di tali accertamenti ed i metodi di indagine medica utilizzati per stabilire l'età biologica del minore.
E’ stato approvato il 9 luglio 2020, in sede di conferenza Stato-Regioni, il Protocollo nazionale multidisciplinare sulla determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati. Il Protocollo, di carattere sequenziale e incrementale, individua un approccio multidisciplinare attraverso il quale, nel rispetto del superiore interesse del minore e su richiesta dell'Autorità giudiziaria competente, si procede alla determinazione dell'età nei casi in cui permangano fondati dubbi sull'età dichiarata del minore e l'età non sia accertabile da documenti identificativi o da altre procedure previste dalla legge Zampa.
Nell'ambito del progetto Mediato, un breve video di approfondimento sulle conseguenze dell'emergenza sanitaria COVID-19 sui percorsi dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) dopo i 18 anni.
Avv. Eleonora Vilardi - ASGI Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
per approfondire vai alla scheda
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9 gennaio 2020, depositata il 9 marzo 2020, ha stablilito che il minore straniero non accompagnato ha diritto ad ottenere il provvedimento di attribuzione dell’età anche quando, riconosciuto in un primo tempo maggiorenne, abbia comunque usufruito delle condizioni di accoglienza specifiche per i minori. Nella sentenza si afferma, infatti, che il provvedimento di attribuzione dell’età non è funzionale soltanto all’attivazione di idonee misure di accoglienza ma è destinato ad avere efficacia in tutti i rami dell’ordinamento che prevedono un trattamento differenziato e conferiscono maggiore tutela al soggetto minorenne.
Con l’ordinanza n. 1785/2020 del 27 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha confermato che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, è un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che lo riguardano. L’audizione costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. La Suprema Corte ha affermato che tali principi devono trovare applicazione anche nei procedimenti concernenti la richiesta di protezione internazionale.
Il Tribunale di Milano, con una decisione del 30 agosto 2019, ha ritenuto che debba essere riconosciuta la cittadinanza italiana anche alla minore che non sia formalmente convivente con il genitore che acquista la cittadinanza italiana ma che abbia, comunque, con quest’ultimo un legame effettivo di condivisione morale e materiale. Nel caso di specie la madre della minore si era allontanata dal nucleo familiare con la bambina e solo dopo diversi anni il padre era riuscito a riprendere i contatti con la figlia, passando dei periodi di vacanza con lei, fino ad ottenerne nuovamente l’affidamento da parte dell’Autorità Giudiziaria. Al momento dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del padre, dunque, la figlia non si trovava presso la sua residenza ma viveva con la madre. La convivenza richiesta dalla disposizione, afferma il Tribunale, non deve essere intesa nel senso della mera coabitazione ma deve caratterizzarsi in quel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all’aiuto materiale e al sostegno morale che, in questo caso, il padre aveva in modo fattivo mantenuto con la bambina.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15750/2019 emessa a sezioni unite in data 9 maggio 2019, ha affermato che, in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore straniero ai sensi dell’art. 31 co. 3 D.Lgs. 286/98, il diniego non può derivare automaticamente dalla sussistenza di una condanna per uno dei reati ostativi all’ingresso o al soggiorno in Italia. La presenza di un condanna, afferma la Suprema Corte, costituisce un impedimento solo se indice di concreta e attuale pericolosità sociale e deve essere bilanciata con altre circostanze quali la pregnanza e l’effettività del legame familiare ed affettivo con il minore e l’interesse superiore di quest’ultimo.
Scheda rivolta ai tutori e gli operatori che lavorano con minori non accompagnati di aggiornamento/integrazione alla scheda "Quali percorsi per i minori non accompagnati in seguito all’abrogazione del permesso per motivi umanitari?", con riferimento ai MSNA che ricevono il diniego della domanda d'asilo dopo il compimento dei 18 anni.
la scheda è disponibile QUI
Seminario conclusivo del Progetto InterAzioni in Piemonte - Azione 1 Educazione, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020.
La prima parte della mattinata ha fornito un quadro generale del progetto, le sue attività, i risultati raggiunti e le criticità incontrate:
La seconda parte della mattinata ha dato voce agli operatori e ai docenti che hanno illustrato alcuni esempi di attività particolarmente innovative o di successo realizzate per il progetto su diversi temi:
È seguito un breve dibattito.
programma della giornata