Con la Circolare del 3 gennaio 2019, il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni sui profili applicativi delle nuove disposizioni in tema di accoglienza previste dalla L. 132/2018. In particolare, l’Amministrazione chiarisce che i MSNA anche non richiedenti asilo sono accolti nel SIPROIMI (ex SPRAR) e coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale rimangono in accoglienza anche oltre il raggiungimento della maggiore età fino alla definizione della loro istanza.
Inoltre, rimangono in accoglienza anche i neomaggiorenni che ottengano il “prosieguo amministrativo”. Nella Circolare si prospetta, infine, la graduale chiusura dei Centri “FAMI” e del “CAS” per minori con trasferimenti dei minori ivi presenti nel SIPROIMI.
Il video illustra le principali Domande e Risposte sul tema dei minori stranieri non accompagnati.
I contenuti sono tratti dalla guida pratica per cittadini stranieri ed operatori "Vivere, Studiare, Lavorare in Italia"
Scheda completa sul tema MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Prodotto nell'ambito del Piano Integrato degli Interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti (Fondo Politiche Migratorie)
Scheda rivolta ai tutori e gli operatori che lavorano con minori non accompagnati, riguardante le conseguenze dell'abrogazione del permesso per motivi umanitari ad opera del d.l. 113/18 e i possibili percorsi per ottenere un permesso di soggiorno rinnovabile anche dopo il compimento dei 18 anni. Strumento utile soprattutto per affrontare la situazione dei molti MSNA che stanno per compiere 18 anni e che hanno presentato domanda d'asilo senza che vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sperando in una protezione umanitaria.
90 clip tematiche in cui gli esperti intervistati affrontano questioni legate al processo di accoglienza dei richiedenti asilo, le sue problematiche, le ricadute sui territori, alcuni esempi locali di sviluppo positivo attraverso vari approcci (giuridico, amministrativo, sociale, antropologico, ecc.).
Tratte dalle interviste realizzate per il cortometraggio FUORI EMERGENZA: La complessità dell'accoglienza all'interno del progetto Ve.S.T.A - Verso Servizi Territoriali Accoglienti promosso da Regione Piemonte in collaborazione con l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali (UPO) e l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES).
Con la D.D 16 febbraio 2018, n. 117, la Regione Piemonte aveva approvato la scheda informativa riassuntiva sulle procedure per l'accertamento dell'eta dei minori stranieri non accompagnati in Piemonte contenente le finalità e tipologia degli accertamenti medici ai quali il minore straniero non accompagnato sarà sottoposto ai fini dell'accertamento della propria età, sulle conseguenze giuridiche delle risultanze e su quelle di un eventuale rifiuto a sottoporsi all'indagine. Come disposto nella stessa determina le schede sono state ora tradotte in albanese, arabo, francese, inglese e spagnolo.
Scheda informativa riassuntiva sulle procedure per l'accertamento dell'eta dei minori stranieri non accompagnati, in attuazione della DGR n. 68-6173 del 15.12.2017 avente
ad oggetto l'approvazione del protocollo d'intesa in materia di "valutazioni finalizzate all'accertamento dell'eta dei sedicenti minori non accompagnati: modalita comuni per il
territorio della Regione Piemonte".
La scheda in italiano, approvata con D.D. 16 febbraio 2018, n. 117 è scaricabile al link: QUI
Sono disponibili le versioni in: albanese, francese, inglese, spagnolo, arabo
L. n. 47 del 7 / 4 / 2017 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Obiettivo: adattare il sistema scolastico a contesti multiculturali e prevenire il ritardo e la dispersione scolastica
Attività: formazione linguistica italiano L2; attività di coinvolgimento delle famiglie; attività di orientamento; azioni di peer-education; laboratori di socializzazione e educazione alla cittadinanza
Periodo: Aprile 2017 – Dicembre 2018 Concluso
Fonte di finanziamento: Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014 – 2020 – Ministero del Lavoro Avviso Multiazioni – Azione 1
Capofila: Regione Piemonte
A seconda della tipologia di accoglienza in cui risulta inserito il MSNA, diverso sarà il trattamento a lui riservato al raggiungimento della maggiore età.
Per coloro che sono ospitati in strutture SAI e non sono richiedenti asilo, sono previsti ulteriori 6 mesi di accoglienza dopo la maggiore età.
I MSNA richiedenti asilo presenti in strutture SAI al compimento dei 18 anni restano accolti in progetti SAI per maggiorenni o in CAS per adulti fino alla conclusione della procedura di riconoscimento della protezione e ancora per i 6 mesi successivi all’adozione del provvedimento finale di attribuzione della protezione.
Qualora invece i MSNA non siano richiedenti asilo e si trovino presso strutture non SAI, tendenzialmente perdono il diritto alle misure di accoglienza dopo i 18 anni. Per evitare la brusca interruzione di ogni forma di supporto e del percorso di autonomia, la L. 47/2017 ha previsto che, quando un MSNA, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso finalizzato all’autonomia, necessita ancora di un supporto, il Tribunale per i Minorenni possa disporne l’affidamento ai servizi sociali non oltre il compimento dei 21 anni, con possibile accoglienza all’interno del SAI, prolungandone così la presa in carico ed aumentando esponenzialmente le possibilità di un concreto e positivo inserimento socio-lavorativo. Per i per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo non è necessario il parere della DG Immigrazione, ai fini della conversione/rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni e, qualora non abbiano i requisiti per accedere alla conversione, la Questura dovrà procedere al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per integrazione.
Specifiche misure di accoglienza sono infine previste per i minori vittime di tratta o sfruttamento, affinché venga loro garantita adeguata protezione anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
Il sistema di accoglienza per i MSNA (richiedenti e non richiedenti asilo) è articolato in due fasi.
Nella prima fase, i minori sono accolti, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, presso strutture governative di prima accoglienza per minori, istituite e gestite dal Ministero dell’Interno, per un periodo non superiore a 45 giorni durante i quali si procede all’identificazione, all’eventuale accertamento dell’età e a fornire le informazioni sui diritti riconosciuti (compreso quello di richiedere la protezione internazionale) e sulle modalità di esercitarli. Questi centri di accoglienza (detti “centri FAMI”) sono tenuti a garantire ai minori una serie di servizi, tra cui la mediazione culturale, l’orientamento legale, l’assistenza sanitaria e psicologica.
La seconda fase prevede il trasferimento dei minori in strutture di seconda accoglienza, predisposte dai comuni nell’ambito del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione (dal 2002 al 2018 denominato SPRAR e, dal 2018 al 2020, SIPROIMI).
Tali strutture devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa in materia; rispetto ai centri FAMI (ed ai CAS per minori, v. infra) devono anche garantire i servizi volti all’inclusione sociale e all’autonomia del minore, quali l’inserimento scolastico e la formazione professionale, nonché l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Qualora non siano disponibili posti nelle strutture di prima accoglienza e nel SAI, l’accoglienza del minore è temporaneamente assicurata dal comune in cui il minore si trova. Se l’accoglienza non può essere assicurata neanche dal comune, dall’agosto del 2016, nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, è disposta dal Prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee (c.d. CAS per MSNA) per i minori ultraquattordicenni, per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui sopra.
A partire dal 6 ottobre 2023, in caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee riservate a minori, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata (quindi separata da quelle riservate ai maggiorenni) all’interno di CAS per adulti, per un periodo non superiore a 90 giorni, prorogabile al massimo di ulteriori 60 giorni.
La permanenza del MSNA nei CAS per minori e nelle sezioni dedicate presso i CAS adulti è sempre finalizzata al trasferimento nel SAI; in attesa che questo avvenga, anche ai minori inseriti nelle strutture per adulti devono essere garantiti gli standard specifici prescritti per l’accoglienza dei minorenni.