Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3552 del 2 luglio 2013, ha confermato la costante giurisprudenza in tema di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza. Il termine di cui all’art. 5, co. 4 del D.Lgs. 286/98 non ha natura perentoria bensì ordinatoria ed acceleratoria al fine di consentire il tempestivo disbrigo della procedura di rinnovo. L’Amministrazione, dunque, non può pervenire al rifiuto dell’istanza di rinnovo per il solo fatto del ritardo ma deve, in ogni caso, valutare nel merito la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno.