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Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il Patto europeo in materia di immigrazione e asilo e il Governo ne ha dato una prima attuazione con il D.L. n. 100 del 2026 in cui sono inserite le novità più importanti contenute nell’accordo.

Le nuove disposizioni ampliano le procedure accelerate e quelle “di frontiera” che prevedono termini specifici per i passaggi procedurali e per la conclusione del procedimento di protezione internazionale.

Si interviene, inoltre, sull’accesso al lavoro del richiedente asilo, innalzando a 90 giorni il periodo prima del quale l’attività lavorativa risulta preclusa.

Sono introdotte misure per il potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e l’ampliamento delle competenze delle sezioni specializzate in materia di immigrazione con l’istituzione di sezioni stralcio presso le medesime sezioni e interventi per il potenziamento dell’amministrazione giudiziaria.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 97 del 2026, ha stabilito che i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che ottengono la conversione del permesso di soggiorno per residenza elettiva a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità civile conservano il diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale.  

La Consulta ha affermato che la disposizione relativa ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari deve essere interpretata nel senso di consentire l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile.

È ora on line, il Toolkit 1.0 “La mobilità climatica nel procedimento di asilo. Riconoscere l’invisibile: strumenti operativi per il mondo del diritto”.frutto del lavoro svolto nel progetto CLAIM. Il cambiamento climatico è sempre più un fattore centrale nei percorsi migratori — eppure rimane spesso invisibile nei procedimenti di protezione internazionale. Non perché non esista, ma perché difficile da nominare, da isolare, da riconoscere giuridicamente. Il  toolkit nasce per colmare quel vuoto. Si rivolge a operatrici dell’accoglienza, funzionari delle commissioni territoriali, avvocate e giudici, e offre strumenti concreti: domande guida, esempi pratici, riferimenti giurisprudenziali e fonti COI per individuare e valorizzare gli elementi climatico-ambientali in tutte le fasi del procedimento di asilo. Lo potete scaricare a questo link

Con la legge n. 54 del 24 aprile 2026 è stato convertito il D.L. n. 23 /2026 contenente tra l’altro norma in tema: obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità; disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio; potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale. La legge contiene anche la discussa norma sui compensi ai difensori nelle procedure di rimpatrio volontario assistito, disposizione tuttavia già oggetto di modifica con un nuovo provvedimento urgente.

 

Il Tribunale Amministrativo per il Veneto, con le sentenze n. 616 e 617 del 18 marzo 2026, ha deciso su due ricorsi collettivi proposti da diverse associazioni per la tutela dei diritti dei migranti per combattere l’inefficienza delle Questure di Vicenza e di Venezia nelle procedure di richiesta della protezione internazionale.

Il TAR Veneto, avendo appurato come il termine previsto dalla legge per la formalizzazione della domanda di asilo fosse sistematicamente superato, ha accertato l’inefficienza dei sistemi organizzativi posti in essere dalle due Questura venete e ha ordinato all’Amministrazione di porre in atto modelli organizzativi idonei a garantire la tempestiva raccolta delle manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale.

pdfSentenza TAR Veneto n. 616 del 2026

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 23 del 24.02.2026.

Il provvedimento contiene alcune disposizioni in tema di obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità e in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio. Sono, inoltre, previsti il potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e la semplificazione  delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale.

Il decreto è ora in Parlamento per la fase conversione in legge.

A febbraio sono previsti i click days relativi al “Decreto Flussi 2026” nei seguenti giorni:

il 9 Febbraio 2026, alle ore 9:00 per le domande relative al settore turistico del lavoro subordinato stagionale;

il 16 Febbraio 2026 alle ore 9:00: per le domande relative al lavoro subordinato non stagionale (modello B2020);

il 18 Febbraio 2026 alle ore 9:00 per il settore dell’assistenza familiare (modello A-bis). 

Il Minitero comunica che sarà data priorità alle domande di nulla osta relative all’ingresso di lavoratori stagionali e, successivamente, all’istruttoria delle domande relative al nulla osta per i lavoratori subordinati non stagionali. I tempi di rilascio dei nulla osta previsti sono di 20 giorni per i lavoratori stagionali e di 60 giorni per i lavoratori subordinati non stagionali. 

Con la sentenza n. 32244 del l'11 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito l'obbligo da parte del Giudice di tenere sempre in considerazione i legami familiari sul Territorio Nazionale del destinatario di un decreto di espulsione. Nell'ambito del ricorso il Giudice deve svolgere un'autonoma valutazione in relazione  alla natura e l'effettività dei legami familiari, ovvero la presenza di figli, coniuge o altre persone con cui l'interessato conviva, nonchè in relazione alla durata del soggiorno e le condizioni di salute, non potendosi ritenere sufficiente sul punto l'avvenuto rigetto del permesso di soggiorno o della protezione internazionale.

pdfCassazione_civile_n._32244_del_2025

 

A partire dalle ore 9 del prossimo 12 gennaio sarà possibile procedere all’invio telematico delle domande di nulla osta per l’assunzione dei lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico- alberghiero. L’invio dovrà avvenire tramite il Portale Servizi del Ministero dell’Interno già utilizzato per la precompilazione delle domande. Con il decreto flussi 2026 saranno autorizzati 88.000 ingressi di lavoratori stagionali.

A partire dal 4 dicembre 2025 per la prenotazione degli appuntamenti per la presentazione delle domande di protezione internazionale sarà attivo il nuovo sistema tramite la piattaforma “Prenotafacile”. Gli sportelli attivi per la prenotazione sono quelli di: Croce Rossa italiana, Città di Torino - Spazio Comune – Arcidiocesi di Torino – Pastorale Migranti, Anolf/CISL - Torino, UIL – Torino. Gli orari di apertura degli sportelli sono indicati sul sito della Questura di Torino.

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025, ha stabilito che le modifiche introdotte con il D.L. n. 20 del 2023 (cd. Decreto “Cutro”) non hanno portato al venire meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero comunque presente in Italia, poiché nella norma rivisitata rimangono presenti i riferimenti ai principi costituzionali e internazionali. Nella sentenza di legge che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Pertanto, nonostante l’abrogazione del riferimento normativo all’art. 8 CEDU ad opera del decreto n. 20 del 2023, la protezione cd. “umanitaria” deve essere garantita in base ai vincoli sia costituzionali, che internazionali in virtù dell’art. 117 Cost..

pdfCorte di Cassazione_n._29593/2025

Con la pubblicazione del D.P.C.M. del 2 ottobre 2025, sono state rese note le modalità e i tempi delle procedure di ingresso tramite “decreto flussi” per il triennio 2026 – 2028. In particolare, il Decreto stabilisce le quote di lavoratori ammessi sul Territorio Nazionale per ciascun anno e le tipologie di attività lavorative consentite. Sono, inoltre, stabilite le date dei cd. “click days” in arrivo ad inizio 2026. Dal 23 ottobre al 7 dicembre 2025 è, infine, aperta la precompilazione delle domande sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno.

pdfdpcm_2_ottobre_2025

Con la pubblicazione sulla G.U., è entrato in vigore il D.L. 3 ottobre 2025 n. 146, con il quale vengono stabilizzate alcune prassi già introdotte nel 2024 nella procedura del “decreto flussi”. In particolare, viene stabilizzata la precompilazione delle domande telematiche che dovrà precedere l’inoltro nel cd. “click day”. Viene, inoltre, confermata la possibilità, già prevista da una circolare, di svolgere attività lavorativa regolare nelle more della conversione del permesso di soggiorno, per es. nel caso della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro. Nel decreto si trova, infine, l’ampliamento al prossimo triennio 2026-2028 delle assunzioni di badanti fino al limite di 10.000 unità all’anno, oltre a quelle previste nel decreto flussi e l’aumento a 150 giorni del termine per la definizione delle istanze di ricongiungimento familiare.

pdfD.L._3_ottobre_2025_n._146

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2819 del 2 aprile 2025 ha affermato che qualsiasi impulso del cittadino, purché effettuato nelle forme e nei modi previsti, fa sorgere l’obbligo, in capo all’Amministrazione, di provvedere su tale richiesta, anche se nell’ambito della procedura è prevista l’interposizione di piattaforme informatiche esternalizzate a fornitori esterni. Nel caso in esame si trattava della richiesta di visto al Consolato italiano presentata tramite piattaforma informatica gestita da una società esterna di servizi, richiesta a cui il Consolato nel termine di 6 mesi, non aveva mai dato seguito né con fissazione dell’appuntamento, né tantomeno con il rilascio del visto.

pdfConsiglio di Stato 2 aprile 2025

Con la decisione del 4 agosto 2025, il Tribunale di Torino ha sanzionato il comportamento della locale Questura ritenendolo discriminatorio nei confronti di coloro che intendono presentare domanda di protezione internazionale. Il Giudice ha, infatti, evidenziato che il sistema organizzativo in atto, costringendo le persone migranti a mettersi in coda anche per diverse settimane senza una modalità trasparente di ingresso e/o di prenotazione degli appuntamenti, costituisce una discriminazione sia tra i cittadini stranieri che vedono così ostacolata la regolarizzazione della loro posizione e l’accesso ai diritti garantiti, sia tra cittadini stranieri e italiano dal momento che per questi ultimi l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione risulta assai più agevole.

pdfTribunale di Torino 4 agosto 2025

Si svolgerà dal 1° al 31 luglio la fase di precompilazione delle domande di nulla osta per lavoro stagionale previste dal Decreto Flussi. I settori coinvolti sono quello dell'agricoltura e quello turistico-alberghiero.La precompilazione avviene sul Portale Servizi ALI del Ministero dell'Interno dove è necessario registrarsi per caricare e salvare le richieste. Questa fase è propedeutica al "click day" del 1° ottobre, quando le domande verranno effettivamente inviate.
 
 

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