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Mezzi di sostentamento e rinnovo del permesso di soggiorno

Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 206 del 13 maggio 2014 ha disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno adottato per insufficienza reddituale. La richiedente, infatti, aveva dichiarato di aver lavorato soltanto per tre ore settimanali e, pertanto, di aver percepito un reddito assai esiguo. Tuttavia ella dimostrava di essere convivente con la sorella titolare di reddito derivante da lavoro sufficiente per il mantenimento di entrambe. Il Tribunale ha disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto ordinando all’Amministrazione di riesaminare la questione tenendo conto anche del reddito prodotto dalla sorella. Ciò in quanto le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 286/98, pur affermando la necessità per lo straniero di dimostrare al momento del rinnovo del permesso di soggiorno la sussistenza di adeguate fonti di sostentamento, non delimitano la tipologia di tali fonti stabilendo l’unico limite nella liceità delle stesse.

TAR Friuli sentenza n. 206/2014