Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 390 del 28 gennaio 2015 ha confermato come non ci sia differenza di trattamento tra il permesso di soggiorno rilasciato al coniuge o al parente del cittadino italiano e quello rilasciato al familiare di cittadino non comunitario ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 286/98 trattandosi in entrambi i casi di permessi di soggiorno per “motivi familiari”. Tale categoria di permesso di soggiorno, inoltre, è sottoposta alla disciplina generale relativa ai casi di conversione prevista dall’art. 14 D.P.R. 394/99. Nel caso, dunque, il permesso di soggiorno non possa essere rinnovato per il venir meno della convivenza, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 30 D.Lgs. 286/98 quali la morte del coniuge o lo scioglimento del matrimonio, lo stesso potrà essere convertito ad altro titolo, per es. per lavoro autonomo, qualora ne sussistano i requisiti.