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Risarcimento del danno nel caso di ritardo nel rilascio del visto per ricongiungimento

Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 3 marzo 2015, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino somalo che dal 2011 attendeva il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei suoi figli minori. Il Giudice ha ritenuto che, pur in presenza di alcune difficoltà legate alla differente traslitterazione del nome dei figli ed alla necessità di effettuare in via preventiva l’esame del DNA per accertare la filiazione, un ritardo di quattro anni senza l’adozione di alcun provvedimento da parte dell’Autorità Consolare non possa essere considerato un comportamento conforme al diritto poiché in ogni caso l’Amministrazione è tenuta a fornire una risposta al richiedente entro un termine ragionevole. Inoltre il Giudice ha rinvenuto nel silenzio dell’Amministrazione, durato circa 3 anni, un livello sufficiente di negligenza tale da giustificare anche il risarcimento del danno al ricorrente liquidato in via equitativa.

pdfOrdinanza Trib TORINO