Con la sentenza n. 2699 del 26 maggio 2015 il Consiglio di Stato ha stabilito un importante principio in tema di livello reddito e rinnovo del permesso di soggiorno. Nella decisione viene ribadito che il requisito reddituale è sempre necessario ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno e che la sua misura è quella stabilita dall’art. 29, comma 3, lettera b) in tema di ricongiungimento familiare, ormai anche richiamato dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998. Tuttavia nessuna disposizione del T.U. Immigrazione stabilisce che sia necessaria la dimostrazione, in modo assoluto ed ininterrotto, di quel livello di reddito; al contrario, l’Amministrazione al momento del rinnovo del permesso di soggiorno deve tenere conto della complessiva situazione familiare del richiedente, delle attività lavorative pregresse e di comprovati fatti sopravvenuti prima del provvedimento (per esempio: un rapporto di lavoro che faccia presumere una prospettiva di continuità per il futuro), che superino situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il periodo di validità del precedente permesso di soggiorno.
Consiglio di Stato n. 2699 del 2015