Con la sentenza n. 4199 dell’8 settembre 2015, il Consiglio di Stato ha stabilito importanti principi in tema di diritto all’informazione a favore del richiedente asilo. In particolare nella sentenza si afferma che le garanzie partecipative connesse alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale non possono subire deroghe e devono comprendere tutte le informazioni dettagliatamente previste dal regolamento UE n. 604/2013. Colui che presenta la domanda di protezione, dunque, deve ricevere per iscritto ed in una lingua a lui comprensibile tutte le informazioni relative alla conseguenze della sua domanda, ai criteri di determinazione dello Stato competente per l’esame, alla possibilità di presentare informazioni relative a familiari già presenti, alle modalità di impugnazione e alla tutela legale, al trattamento dei suoi dati personali. Per tale motivo non possono considerarsi rispettate le garanzie di informazione per il semplice fatto che il richiedente abbia svolto con l’ausilio di un mediatore il colloquio in cui aveva la possibilità di chiedere informazioni.