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E’ sufficiente il permesso di soggiorno per accedere alle prestazioni previste per l’invalidità

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 40 del 15 marzo 2013, ha nuovamente dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria del 2000 (L. 388/2000) che subordinavano alla titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo l’erogazione delle prestazioni assistenziali di invalidità. La Consulta (già intervenuta diverse volte in questa materia) ha affermato che le prestazioni di assistenza sociale costituiscono diritti soggettivi e che è irragionevole subordinare l’accesso a tali prestazioni al possesso di un titolo  di soggiorno che richiede, tra l’altro, la dimostrazione di un determinato reddito.

pdfSentenza Corte Costituzionale 40/2013