Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 6095 del 2016, ha disposto l’annullamento di alcuni articoli del Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2011 nella parte in cui si riferiscono al pagamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno introdotto nel 2009 all’art. 5, co. 2 ter del T.U. Immigrazione. Il Tribunale Amministrativo ha preso atto della Sentenza del 2 settembre 2015 con la quale la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato illegittimo, perché sproporzionato, il contributo richiesto per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Da questo momento, dunque, la tassa non è più dovuta mentre la strada per ottenere il rimborso appare ancora lunga.
TAR Lazio n.6095/2016