Con la Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, il Ministero dell’Interno ha fornito importanti indicazioni in relazione al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. In particolare, ha precisato che l’art. 22, co. 11 D.Lgs. 286/98 prevede un termine minimo di validità del permesso per attesa occupazione non inferiore ad un anno. Questo, dunque, non impedisce che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato per un periodo più lungo o che lo stesso possa essere rinnovato con la stessa motivazione. L’Amministrazione, inoltre, ha affermato che al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno deve sempre tenersi in considerazione il grado di integrazione sociale del richiedente e la presenza di altri redditi in capo ai suoi familiari.