Conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Con la sentenza n. 2057 depositata il 25 febbraio 2013, il TAR Lazio interviene nella problematica relativa alla possibilità di conversione del permesso di soggiorno stagionale da parte del lavoratore straniero che, a seguito della conclusione del rapporto di lavoro stagionale, disponga di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sul punto la giurisprudenza registra posizioni contrastanti in quanto alcuni Giudici, in ossequio a quanto previsto dall’art. 38, co. 7 D.P.R. 394/99, hanno ritenuto che il lavoratore stagionale debba necessariamente rientrare nel paese di origine alla scadenza del permesso di soggiorno stagionale ed ottenere altra autorizzazione stagionale all’ingresso in Italia. Solo a quel punto potrà richiedere ed ottenere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro tout court. Il TAR Lazio, invece, afferma che la conversione deve essere garantita allo straniero già titolare di permesso di soggiorno per motivi stagionali cui venga offerto un contratto a tempo indeterminato o determinato, senza che sia necessario il previo rientro nel paese di origine, a condizione tuttavia della disponibilità della quota nell’ambito del “decreto-flussi”. Ciò in quanto l’art. 24, co. 4 D.Lgs.  286/98 richiede espressamente il rientro nel paese di origine solo al fine di accordare un diritto di precedenza per un secondo ingresso stagionale mentre non ribadisce tale necessità nella parte della disposizione relativa alla conversione.

pdfSentenza TAR Lazio n.2057/2013.pdf

Search