Con due distinti provvedimenti, uno del 23 febbraio 2026 e l’altro del 27 aprile, il Tribunale di Torino, Sezione Nona Civile, ha riconosciuto lo status di rifugiato a due cittadini della Costa d’Avorio, entrambi neo-maggiorenni, per i cd. motivi imperativi (compelling reasons). Entrambi i ricorrenti avevano subito, durante l’infanzia e l’adolescenza gravi maltrattamenti ed avevano vissuto in condizioni di sfruttamento domestico e lavorativo. La decisione si fonda su quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (CRC) e le Linee Guida UNHCR n. 8, secondo cui atti che per un adulto potrebbero non raggiungere la soglia persecutoria la superano invece nei confronti di un minore, e riconduce le vittime a un “particolare gruppo sociale” ai sensi dell’art. 8 lett. d) d.lgs. 251/2007 (i minori orfani o abbandonati esposti a violenza domestica). Inoltre, si legge nei decreti, il fatto che i ricorrenti siano ormai maggiorenni e si siano allontanati dal contesto persecutorio non fa venir meno la tutela: proprio la gravità e la frequenza degli abusi subiti da minori dispiegano effetti perduranti sullo sviluppo psicofisico ed emotivo della persona, tali da giustificare il rifiuto di avvalersi della protezione del Paese di cittadinanza.
Tribunale di Torino, Decreto del 23 febbraio 2026
Tribunale di Torino, Decreto del 27 aprile 2026