Con due distinti provvedimenti, uno del 23 febbraio 2026 e l’altro del 27 aprile, il Tribunale di Torino, Sezione Nona Civile, ha riconosciuto lo status di rifugiato a due cittadini della Costa d’Avorio, entrambi neo-maggiorenni, per i cd. motivi imperativi (compelling reasons). Entrambi i ricorrenti avevano subito, durante l’infanzia e l’adolescenza gravi maltrattamenti ed avevano vissuto in condizioni di sfruttamento domestico e lavorativo. La decisione si fonda su quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (CRC) e le Linee Guida UNHCR n. 8, secondo cui atti che per un adulto potrebbero non raggiungere la soglia persecutoria la superano invece nei confronti di un minore, e riconduce le vittime a un “particolare gruppo sociale” ai sensi dell’art. 8 lett. d) d.lgs. 251/2007 (i minori orfani o abbandonati esposti a violenza domestica). Inoltre, si legge nei decreti, il fatto che i ricorrenti siano ormai maggiorenni e si siano allontanati dal contesto persecutorio non fa venir meno la tutela: proprio la gravità e la frequenza degli abusi subiti da minori dispiegano effetti perduranti sullo sviluppo psicofisico ed emotivo della persona, tali da giustificare il rifiuto di avvalersi della protezione del Paese di cittadinanza.
