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Permesso di soggiorno CE anche ai familiari che risiedono da meno di cinque anni

Il TAR Puglia, con la sentenza n. 2103/2012, ha affermato che il requisito della residenza quinquennale non è richiesto per i familiari di cui all’art. 29, co. 1 D.Lgs 286/98, i quali possono ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in ragione del loro collegamento con il familiare richiedente e titolare, oltre ai requisiti alloggiativi e reddituali, anche della residenza almeno quinquennale.
I familiari di cui all’art. 29, co. 1 D.Lgs. 286/98, secondo l’interpretazione del TAR Puglia, si trovano, dunque, in condizione di complementarietà rispetto al “capofamiglia” e, pur se privi autonomamente dei requisiti per ottenere il titolo di soggiorno a tempo indeterminato, mutuano dal familiare, in via di riflesso, i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE.
Questa lettura della disposizione di cui all’art. 9 D.Lgs. 286/98 si allinea, dunque, ai principi costituzionali e comunitari volti alla tutela dell’integrità del nucleo familiare e si inserisce nel solco già tracciato da alcune precedenti sentenze che avevano escluso la necessità del requisito della residenza quinquennale per i familiari del richiedente principale (cfr. TAR Lazio, sentenza n. 5530 del 21.6.2011 - TAR Piemonte, sentenza n. 1129 del 27.10.2011).

pdfSentenza TAR Puglia n.2103 del 2012.pdf

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