Con la sentenza n. 32244 del l'11 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito l'obbligo da parte del Giudice di tenere sempre in considerazione i legami familiari sul Territorio Nazionale del destinatario di un decreto di espulsione. Nell'ambito del ricorso il Giudice deve svolgere un'autonoma valutazione in relazione alla natura e l'effettività dei legami familiari, ovvero la presenza di figli, coniuge o altre persone con cui l'interessato conviva, nonchè in relazione alla durata del soggiorno e le condizioni di salute, non potendosi ritenere sufficiente sul punto l'avvenuto rigetto del permesso di soggiorno o della protezione internazionale.
Cassazione_civile_n._32244_del_2025
La Corte di Giustizia dell’Unione Europa, con la sentenza del 2 settembre 2021, ha chiarito che l’assegno di maternità e di paternità deve spettare a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti e titolari del cd. “permesso unico lavoro”, dicitura introdotta con la Direttiva 2011/98/UE e che comprende il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e autonomo e quello per motivi familiari. La normativa italiana, invece, richiedeva, per l’accesso al beneficio, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, sulla base del principio di uguaglianza e non discriminazione, è stata dichiarata illegittima.
Con la Circolare congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale per il Lavoro hanno finalmente chiarito che il cittadino straniero in possesso della ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può svolgere attività lavorativa. Questo perché, ai sensi dell’art. 14, co. 1 D.P.R. 394/99, il permesso per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa senza necessità di conversione in permesso per motivi di lavoro. Pertanto l’art. 5, co. 9 bis T.U. Immigrazione deve trovare applicazione anche per i permessi di soggiorno per motivi familiari.