Con la pubblicazione sulla G.U., è entrato in vigore il D.L. 3 ottobre 2025 n. 146, con il quale vengono stabilizzate alcune prassi già introdotte nel 2024 nella procedura del “decreto flussi”. In particolare, viene stabilizzata la precompilazione delle domande telematiche che dovrà precedere l’inoltro nel cd. “click day”. Viene, inoltre, confermata la possibilità, già prevista da una circolare, di svolgere attività lavorativa regolare nelle more della conversione del permesso di soggiorno, per es. nel caso della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro. Nel decreto si trova, infine, l’ampliamento al prossimo triennio 2026-2028 delle assunzioni di badanti fino al limite di 10.000 unità all’anno, oltre a quelle previste nel decreto flussi e l’aumento a 150 giorni del termine per la definizione delle istanze di ricongiungimento familiare.
Con il voto del Senato, è stato convertito in legge con modificazioni il D.L. n. 145/2024, provvedimento che ha apportato modifiche sulla procedura di ingresso tramite i cd. “flussi”. Con la conversione sono state aggiunte nuove disposizione in tema di ricongiungimento familiare che sarà possibile solo da parte del familiare che risiede in Italia da almeno due anni. È, inoltre, confluita nel testo la lista dei cd “paesi di origine sicuri” ed è stata modificata la competenza per le convalide del trattenimento dei richiedenti asilo che passa alle Corti di Appello.
Con il decreto n. 23 dell'8 aprile 2020, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi è ulteriormente prorogata, a causa dell'emergenza sanitaria, al 15 maggio 2020. La Circolare del Ministero dell'Interno già emanata il 24 marzo 2020 specifica che la sospensione riguarda tutte le attività svolte dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione e quindi: il rilascio del nulla osta per motivi di lavoro stagionale, per casi particolari (artt. 27 e ss del T.U.Immigrazione) e per ricongiungimento familiare nonché le procedure di conversione (da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro non stagionale). Sono sospese, inoltre, le attività di formazione civica, le verifiche di adempimento dell’accordo di integrazione e lo svolgimento del test di italiano ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per quanto riguarda le procedure relative alla concessione ed al riconoscimento della cittadinanza italiana si segnala che sono sospesi i termini relativi alle domande di cittadinanza italiana per residenza, per matrimonio, quelli previsti per la dichiarazione di elezione di cui all’art. 4, co. 2 L. 91/92 e quelli concessi per la prestazione del giuramento.
Con la Circolare congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale per il Lavoro hanno finalmente chiarito che il cittadino straniero in possesso della ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può svolgere attività lavorativa. Questo perché, ai sensi dell’art. 14, co. 1 D.P.R. 394/99, il permesso per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa senza necessità di conversione in permesso per motivi di lavoro. Pertanto l’art. 5, co. 9 bis T.U. Immigrazione deve trovare applicazione anche per i permessi di soggiorno per motivi familiari.