Al fine di individuare strumenti con i quali poter tutelare il diritto all’istruzione dei minori stranieri, si è investigato se e in che misura l’azione antidiscriminatoria ex art. 44 d.lgs. 286/1998 possa essere adoperata a tal fine. Questa, introdotta dalla legge n.40/1998, presto trasfusa nel testo unico immigrazione, è il principale rimedio processuale contro le discriminazioni poste in essere dalla Pubblica Amministrazioni o da privati; essa è idonea a cessare il comportamento discriminatorio e a rimuoverne gli effetti già prodotti. Ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 286/1998, costituisce discriminazione qualunque comportamento che “direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica (…) e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali (…)”.
La sua disciplina è stata implementata con l’approvazione del d.lgs. 215/2003, che ha dato attuazione alla direttiva europea n. 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. Il campo di applicazione di questa più recente normativa è molto ampio e ricomprende, tra gli altri, anche l’ambito dell’istruzione (art. 3 co. 1 lett. h) d.lgs. 251/2003)[1].
Ciononostante, l’esercizio dell’azione antidiscriminatoria in tale ambito nel contesto italiano risulta non essere molto frequente[2]. La ricerca giurisprudenziale condotta ha portato all’identificazione della sola ordinanza n. 2380 del Tribunale di Milano del 11 febbraio 2008 con la quale l’autorità giudiziaria ha accolto il ricorso di una madre extracomunitaria il cui mancato ottenimento del permesso di soggiorno ha costituito causa ostativa all’iscrizione della figlia minore presso la scuola materna. L’azione antidiscriminatoria esercitata dalla donna ha portato al riconoscimento della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune di Milano mediante l’emanazione di una circolare in materia di servizi per l’infanzia che subordinava l’iscrizione del minore straniero al titolo di soggiorno della famiglia.
Il dato giurisprudenziale così emerso risulta coerente con quanto registrato nel resto d’Europa, dove la tutela antidiscriminatoria è altrettanto poco adoperata nel contesto dell’istruzione. Si registra infatti che nella maggior parte dei casi nei quali si è fatto ricorso a tale strumento di tutela, la condotta discriminatoria posta in essere si basava sulla disabilità del minore e non sulla sua nazionalità, etnia o razza[3]. Nei pochi casi in cui il tema della discriminazione etnica emerge nel contesto dell’accesso all’istruzione, esso attiene alla segregazione nelle scuola pubbliche dei minori di origine rom, portando di conseguenza il dibattito europeo in materia a vertere principalmente su questo specifico fenomeno[4].
[1] M. Ferrero, I. Marchioro, “La tutela contro le discriminazioni” in P. Morozzo della Rocca (a cura di) Immigrazione, asilo e cittadinanza , 2018, Maggioli Editore, pp. 325-351
[2] Dato confermato dal report della Commissione Europea sull’implementazione della direttiva n. 2000/43/CE in Italia, pubblicato nel marzo 2019, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0ccb05b1-1dfb-11ea-95ab-01aa75ed71a1
[3] L. Farkas, D. Gergely, Racial discrimination in education and EU equality law, Luxemburg, Publication Office of the European Union, 2020, pp. 58 ss.
[4] Ibidem
I Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, istituiti con il D.P.R. n. 263/2012, costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto didattico e organizzativo, analogo a quello degli istituti scolastici. Ad essi possono iscriversi, oltre che gli adulti che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non hanno conseguito la licenza media, anche alcune categorie di minori.
Infatti, l’art. 3 co. 2 del D.P.R. n. 263/2012 prevede che possano iscriversi ai CPIA “anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età”.
Le particolari e motivate esigenze cui fa riferimento la norma devono basarsi su specifiche ragioni di fatto relative al caso concreto e non possono ridursi alla mera identificazione di categorie precostituite di soggetti cui genericamente destinare questi percorsi formativi[1]. L’iscrizione a tali percorsi è invece sempre assicurata, indipendentemente dalla stipula dei menzionati accordi tra regioni ed uffici scolastici regionali, ai minori di quindici anni sottoposti a provvedimenti penali e ai minori stranieri non accompagnati[2].
L’offerta formativa dei CPIA è strutturata per livelli di apprendimento. Sono infatti previsti tre percorsi:
Se l’accesso al percorso di primo livello e quello di alfabetizzazione non è subordinato al possesso di alcun requisito, eccetto quello anagrafico già menzionato, per il percorso di secondo livello, finalizzato al conseguimento del diploma tecnico-professionale-artistico, è richiesto il possesso della licenza media. Inoltre, in quest’ultimo caso, il minore deve dimostrare di non poter frequentare il corrispondente corso diurno presso un istituto scolastico tecnico-professionale.
La normativa di riferimento è riportata nell’apposita sezione della
tabella sinottica.
[1] Nota Miur n.7647/2018
[2] Ibidem
Il contratto di apprendistato è lo strumento principale previsto nel nostro ordinamento per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Tanto il Testo unico dell’apprendistato (d.lgs. 167/2011) quanto la Legge di riforma del mercato del lavoro (l. 92/2012) insistono sul valore formativo di tale contratto. In particolare, l’art. 3 del Testo unico prevede una specifica tipologia di apprendistato appositamente finalizzata all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ovvero l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale. La norma stabilisce che possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, anche al fine dell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anni di età.
Nulla viene detto in merito ad ulteriori requisiti, né uno specifico riferimento è compiuto ai minori di cittadinanza non italiana. Se ne deduce pertanto che l’accesso a tale strumento di formazione e lavoro è subordinato al mero requisito d’età del minore oltre che, ovviamente, alla volontà del datore di lavoro[1].
[1] Si rimanda al sito https://legale.savethechildren.it/9884dfaa-278b-44f7-997a-23a241b49377/ per una più esaustiva ricostruzione del quadro normativo in materia di lavoro minorile.
Ai sensi del d.lgs. 226/2005 lo Stato, nello specifico il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, demanda alle Regioni e alle Province autonome il compito di organizzare ed implementare dei percorsi di formazione per la qualifica e il diploma professionale. Tali percorsi sono offerti da agenzie formative accreditate che, entrando in contatto con le realtà occupazionali locali, modellano la propria offerta formativa in base al fabbisogno professionale del territorio.
Rientra nella competenza dello Stato la mera determinazione dei livelli essenziali dei percorsi di formazione professionale. Pertanto, i requisiti d’accesso a ciascuno di essi viene stabilito dalla Regione o dalla Provincia autonoma di competenza[1]. È però fissato dalla legge statale e nello specifico dall’art. 3 co. 1 lett c) del d.lgs 215/2003 il principio secondo cui deve essere garantita la parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica a tutte le persone nell’ambito dell’accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e formazione professionale.
Il principale documento di riferimento per ricostruire i requisiti d’accesso a tali percorsi nella regione Piemonte è il D.G.R. del 7 novembre 2016, n. 16-4166 con il quale la Regione definisce la programmazione per il triennio 2017-2020. Esso è stato inoltre confermato dal D.G.R. 29 ottobre 2019 n. 2- 437 per il triennio successivo 2020-2023. I percorsi di formazione offerti nel territorio regionale si dividono in tre macro categorie:
In linea generale, si può dire che il requisito d’età varia tra i quattordici e i venticinque anni; che i percorsi finalizzati al conseguimento della qualifica d’istruzione e formazione professionale richiedono la licenza media o il possesso di crediti maturati in precedenti esperienze d’istruzione, formazione o lavoro; che per il conseguimento del diploma professionale è necessario aver già conseguito una qualifica d’istruzione e formazione professionale. Anche in questo caso la regolarità del soggiorno del minore non ha rilevanza, essendo gli enti di formazione tenuti ad iscrivere gli allievi minorenni migranti anche nel caso in cui risultino sprovvisti di permesso di soggiorno[2].
Dalla ricostruzione sopra esposta emerge come l’unico percorso accessibile a chi non ha alcun titolo di studio pregresso o esperienze formative già compiute è il laboratorio scuola-formazione, aperto ai minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni che siano già iscritti ad una scuola superiore di primo o secondo grado. Tale percorso non è finalizzato al conseguimento di un titolo ma a favorire l’inserimento dei giovani negli altri percorsi di istruzione e formazione professionale.
Tale regolazione dell’accesso ai suddetti percorsi appare non essere coerente con quanto è invece previsto per l’accesso agli istituti tecnici e professionali. Questi, pur integrando di fatto il sistema di formazione professionale, rientrano nel sistema d’istruzione scolastica e quindi applicano la disciplina a questa relativa (artt. 192 co. 3 d.lgs. 297/1994 e 45 D.P.R. 394/1999)[3]. Pertanto, il minore straniero di recente immigrazione che intenda intraprendere un percorso di formazione professionale potrà ben più facilmente accedervi presso degli istituti tecnici o professionali di quanto non possa fare presso le Agenzie formative accreditate a tal fine dalla Regione.
Infine, un ulteriore profilo rilevante in materia di inclusione dei minori stranieri nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale riguarda le misure previste per far fronte ai particolari bisogni educativi degli stessi. Le nuove linee guida per l’inclusione di allievi con BES nei percorsi di formazione professionale adottate dalla regione Piemonte con il D.D. n.595/2016 identificano negli “stranieri, nomadi, migranti con particolari problematiche” una tipologia di allievi con Bisogni Educativi Speciale per la quale il centro di formazione può, seppur in via meramente eventuale, predisporre una programmazione didattica personalizzata.
Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta l’apposita sezione della
tabella sinottica.
[1] Gli artt. 142 e 143 del d.lgs. 112/1998 disciplinato la ripartizione di funzioni e compiti amministrativi tra Stato, Regioni e enti locali nell’ambito della formazione professionale.
[2] Nota informativa della Provincia di Torino sugli aspetti attuativi degli interventi formativi di cui al Bando provinciale Obbligo d’Istruzione e Diritto e Dovere A.F. 2013/2014, p. 11
[3] Per un’esaustiva ricostruzione del sistema d’istruzione e formazione professionale in Italia si rimanda a Vocational education and training in Italy, short description CEDEPOF, Luxemburg, 2014
Il c.d. modello integrato adottato dal nostro sistema scolastico realizza l’accoglienza degli studenti stranieri mediante l’inserimento degli stessi nelle classi ordinarie[1], pur essendo possibile l’adozione di interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitarne l’apprendimento, soprattutto della lingua italiana[2]. Alla realizzazione di classi eterogenee ed interculturali[3], volte alla valorizzazione della socializzazione tra pari e al confronto quotidiano con la diversità, si affianca come principale strumento di attuazione dell’integrazione scolastica l’adozione di forme di didattica personalizzata. Questa, originariamente pensata esclusivamente per i minori affetti da disabilità[4], ha gradualmente ampliato il proprio ambito di applicazione.
In particolar modo la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 ha esteso l’area del c.d. svantaggio scolastico, prevedendo che ad avere diritto alla personalizzazione dell’apprendimento siano, oltre che gli allievi disabili, anche quelli affetti da disturbi specifici, pur in presenza di capacità cognitive nella norma, tra i quali anche quelli derivanti dallo “svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale”. Tutti questi rientrano nella definizione di alunni con Bisogni Educativi Speciali e, pertanto, hanno diritto ad interventi didattici mirati e alla formalizzazione di un Piano Didattico Personalizzato.
Il Miur ha chiarito che tali misure non devono essere automaticamente applicate agli alunni stranieri per il solo fatto di essere tali, dovendo invece considerare le reali esigenze e capacità del minore e privilegiare, in ogni caso, le misure di carattere transitorio e attinenti a specifici aspetti didattici[5].
La presa in carico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali rappresenta quindi un elemento fondamentale della didattica inclusiva del nostro sistema scolastico. E’ pertanto identificabile un vero e proprio obbligo in capo ai consigli di classe e ai docenti nelle scuole primarie di indicare in quali casi sia necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica, al fine di assicurare una globale integrazione di tutti gli alunni[6].
[1] Eurydice, L’integrazione scolastica dei bambini immigrati in Europa, 2004, Bruxelles, p. 44
[2] Art. 45 co. 4 D.PR. 394/1999; Documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione del 2007 “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”.
[3] Pur nel limite del 30% degli alunni con cittadinanza non italiana per classe, come stabilito dalla circolare Miur n. 2 del 2010.
[4] Art. 2co. 1 lett. c) e l) L. 53/2003; L. 104/1992.
[5] Nota Miur n. 2563/2013
[6] Circolare Miur n. 8/2013
Anche per l’accesso alla scuola secondaria di secondo grado è rilevante la distinzione sopra compiuta tra gli alunni già inseriti nel sistema scolastico italiano e quelli neo-entranti. Per i primi, infatti, l’accesso alla scuola secondaria di secondo grado è sempre subordinata all’aver conseguito la licenza media (art. 191 d.lgs. 297/1994). Diversamente, invece, il minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, proveniente da un sistema scolastico estero o che, in ogni caso, si inserisce per la prima volta in quello italiano, ha diritto ad essere ammesso a scuola anche se sprovvisto di licenza media[1]. L’art. 192 co. 3 d.lgs. 297/1994 prevede che “subordinatamente al requisito d’età (…) il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano (…)”.
Anche in questo caso, quindi, l’iscrizione è sempre ammessa ma la determinazione della classe di inserimento è demandata ad un organo interno dell’istituto scolastico. Questo, peraltro, cambia a seconda che il minore abbia un’età inferiore o superiore a sedici anni. Al minore infrasedicenne, infatti, ancora sottoposto all’obbligo scolastico, si applicherà quanto disposto dall’art. 45 co.2 D.P.R. 394/1999 e pertanto la valutazione in merito alla sua iscrizione a scuola spetterà al collegio dei docenti; invece, il minore che abbia superato i sedici anni, e quindi non più soggetto all’obbligo scolastico, sarà sottoposto alla valutazione del consiglio di classe, come prescritto dall’art. 192 co.3 d.lgs. 297/1994[2].
La possibilità di frequentare la scuola secondaria superiore senza aver conseguito la licenza media non poteva che comportare il riconoscimento della possibilità per tali alunni di essere ammessi, una volta giunti all’ultimo anno del corso di studi, all’esame di Stato pur in assenza del suddetto titolo. Tale chiarimento, fornito dal Miur nella nota n.465/2012, è stato necessario per arginare la prassi invalsa in passato di far sostenere agli alunni stranieri di scuole superiori l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione presso i Centri territoriali permanenti (oggi CPIA), in quanto si riteneva la licenza media necessaria per l’ammissione all’esame di maturità.
L’accesso all’esame di Stato deve essere, inoltre, garantito allo studente straniero che abbia compiuto i diciotto anni nel corso degli studi: il solo fatto di essere diventato maggiorenne non può precludergli la possibilità di assolvere il suo diritto-dovere di istruzione e formazione mediante il conseguimento di un titolo conclusivo del percorso d’istruzione-formazione da questo intrapreso[3].
[1] La nota del Miur n.465/2012 ha precisato che il precetto secondo il quale “al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione” enunciato dall’art. 1 co. 12 del d.lgs 226/2005 è una norma di carattere generale e che, pertanto, si applica soltanto agli studenti che già frequentano la scuola primaria o secondaria di primo grado e non deve, quindi, trovare applicazione nei confronti degli studenti che si inseriscono per la prima volta nel sistema scolastico italiano.
[2] Nota Miur n.2787/2011
[3] Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1734, 27 febbraio 2014