Si, a seguito dell’entrata in vigore della L. 7 aprile 2017, n. 47, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato anche prima della nomina del tutore ed è valido fino alla maggiore età.
Si, con la Circolare del 24 marzo 2017 il Ministero dell’Interno ha chiarito che le Questure debbano rilasciare il rilascio del permesso di soggiorno per minore età anche in assenza del passaporto o di altro documento equipollente.
Il permesso di soggiorno per “assistenza minori” viene rilasciato al genitore straniero (o ad altro familiare) che abbia ottenuto l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni ad entrare e/o soggiornare in Italia ai sensi dell'art. 31, co. 3 del T.U. Immigrazione cioè nell'interesse dello sviluppo psicofisico del minore. Nella maggior parte dei casi le autorizzazione sono concesse a causa di gravi problemi di salute del bambino.
Tale permesso di soggiorno, pur essendo valido per lo svolgimento di attività lavorativa. non può essere convertito per lavoro ai sensi dell'art. 29, co. 6 del T.U.immigrazione ma solo per coesione familiare nel caso il coniuge abbia i requisiti per il ricongiungimento.