Nel caso in cui il richiedente la protezione internazionale, ospite in una struttura di accoglienza, si rifiuti di ricevere il provvedimento di cui è destinatario oppure si rifiuti di sottoscrivere la ricevuta pur ritirando una copia del provvedimento, il responsabile della struttura deve darne immediata comunicazione tramite PEC alla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. In questo caso la notificazione si considera avvenuta nel momento in cui la comunicazione di rifiuto della notificazione diviene disponibile nella casella PEC della Commissione (cioè quando il responsabile della struttura riceve la comunicazione automatica di consegna della PEC nella casella della Commissione destinataria).
ATTENZIONE : la nuova procedura di notificazione è stata sospesa con la Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2017
Nel caso in cui il richiedente la protezione internazionale sia ospite in una struttura di accoglienza le notificazioni degli atti e dei provvedimenti sono effettuate presso il centro o la struttura. Il provvedimento è trasmesso dalla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale all’indirizzo PEC del responsabile della struttura, indirizzo a ciò dedicato e previamente comunicato alla Commissione. Il responsabile della struttura provvederà a consegnare copia del provvedimento al richiedente asilo facendo sottoscrivere una ricevuta. Una volta avvenuta la notificazione con la consegna del provvedimento al destinatario, il responsabile della struttura invierà immediata comunicazione sempre tramite PEC alla Commissione indicando la data e l’ora della notifica.
ATTENZIONE : la nuova procedura di notificazione è stata sospesa con la Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2017
Il nuovo sistema di notifica delle comunicazioni ai richiedenti asilo tramite la casella Pec del responsabile della struttura di accoglienza entrerà in vigore il 17 agosto 2017.
ATTENZIONE : la nuova procedura di notificazione è stata sospesa con la Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2017
Le disposizioni relative alla videoregistrazione dell’audizione del richiedente la protezione internazionale riguarderanno le domande presentate con la sottoscrizione del Modello C3 a partire dal 17 agosto 2017.
Le modifiche relative alla procedura delle impugnazioni al Tribunale e l’abrogazione del grado di appello saranno operative per i ricorsi presentati a partire dal 17 agosto 2017.
Sono organi amministrativi istituiti nell’ambito delle Prefetture con il compito di decidere sulle domande di protezione internazionale. Sono composte da 4 figure: 1) il presidente, funzionario di carriera prefettizia;2) un funzionario della Polizia di Stato; 3) un rappresentante dell'ente locale; 4) un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Le Commissioni territoriali sono sono attualmente 20 titolari più le sottosezioni. La Commissione di Torino ha una sezione a Torino (competente le provincia di Torino, Cuneo e Asti e per la Valle d’Aosta); una a Novara (competente per le province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania) ed una a Genova (competente per la Liguria e per la provincia di Alessandria). Al vertice opera la Commissione Nazionale che ha funzioni di raccordo, coordinamento, raccolta dati ed è competente per le procedure di revoca e cessazione degli status riconosciuti.
Elenco Commissioni e Sezioni
I titolari della protezione internazionale hanno diritto di viaggiare all’interno dell’Area Schengen (tutti i Paesi dell’Unione Europea, tranne Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Bulgaria, Romania e Cipro) senza nessun visto e con il solo documento di viaggio, per un periodo non superiore a 3 mesi e senza autorizzazione al lavoro. Nel caso, invece, di trasferimento per studio o lavoro in un Paese dell’Unione Europea è necessario richiedere un visto di ingresso prima di partire. Nel caso di viaggio al di fuori dell’Unione Europea valgono le regole per il rilascio del visto relative ai cittadini del Paese di origine del rifugiato.
Il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo non consente lo svolgimento di attività lavorativa a meno che la procedura per l’esame della domanda superi i 60 giorni. Alla scadenza di tale periodo, qualora il ritardo non possa essere attribuito al richiedente, il permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. Nel caso, poi, di emissione di un provvedimento di diniego della protezione e di proposizione del ricorso, l’interessato potrà mantenere la titolarità del permesso di soggiorno e continuare a svolgere attività lavorativa fino alla decisione dell’Autorità Giudiziaria.
A seguito del D.Lgs. n. 18 del 21 febbraio 2014 che ha equiparato i titolari di status di rifugiato ai titolari di protezione sussidiaria, gli stranieri cui è stati riconosciuta una forma di protezione internazionale esercitano il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 bis D.lgs. 286/98. Pertanto sono esonerati dai requisiti di reddito e di alloggio e, nel caso di mancanza di documenti atti a provare il legame di parentela, possono dare la dimostrazione del vincolo familiare con altri mezzi (per es. con l’esame del DNA).
Con il D.Lgs. n. 18 del 21 febbraio 2014 i titolari di protezione sussidiaria sono stati equiparati ai titolari dello status di rifugiato. Pertanto tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione internazionale ottengono il rilascio un permesso di soggiorno di durata quinquennale.
No, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 5209 del 3.8.2012, sono esclusi dalla procedura per ottenere la cd. “Carta Blu” coloro che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari o che hanno richiesto tale tipo di permesso e sono in attesa di una decisione, nonché coloro che soggiornano a titolo di protezione internazionale o sussidiaria.
Con il D.Lgs. n. 12 del 13 febbraio 2014 lo Stato Italiano ha dato attuazione alla Direttiva dell’Unione Europea n. 2011/51/UE, estendendo anche ai beneficiari di protezione internazionale la possibilità di accedere al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo-periodo con alcune differenze rispetto agli altri cittadini non comunitari. In particolare: per i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria il termine di cinque anni richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno UE inizia a decorrere dal momento della presentazione della domanda di riconoscimento. Inoltre il permesso è rilasciato anche in assenza della certificazione relativa all’idoneità abitativa e non è necessario aver superato il test di conoscenza della lingua italiana. Infine, nel caso di cessazione della protezione temporanea, lo straniero conserva il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (a cui viene eliminata la relativa dicitura) o potrà comunque ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.