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Permessi di soggiorno

Per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è necessario avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato?

Ai sensi dell'art. 9 T.U Immigrazione lo straniero che fa istanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere in possesso di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiare di un reddito calcolato in base ai parametri del ricongiungimento familiare.
La più recente giurisprudenza ha affermato che il reddito in questione può derivare anche da contratti di lavoro a tempo determinato o cd. "contratti atipici".

Per quanto tempo occorre essere stati titolari di permesso di soggiorno per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

Ai sensi dell'art. 9 T.U Immigrazione lo straniero che fa istanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità. Con sentenza del 17 luglio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che anche il familiare del lungo soggiornante deve dimostrare di aver risieduto per un periodo di cinque anni prima di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questa è, secondo la Corte, la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella direttiva  n.109/2003 sullo status dei lungosoggiornanti, disposizioni che non consentono deroghe al requisito della residenza quinquennale né consentono agli stati membri di adottare norme più favorevoli. La decisione in questione avvalla, dunque, un orientamente restrittivo in contrasto con alcune decisioni di giudici nazionali che avevano invece ritenuto non necessaria la previa residenza quinquennale del familiare.

Qual è il limite di reddito necessario per la richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

I parametri di reddito per la richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono gli stessi di quelli richiesti per il ricongiungimento familiare.

L’importo annuo dell’assegno sociale per il 2017 è pari ad euro 5.824,91 (euro 448,07 mensili per 13 mensilità).

Con un importo di euro 5.824,91 i limiti minimi di reddito per il 2015 sono:
Richiedente : 5.824,91 annui
Richiedente e 1 familiare : 8.737,36 € annui
Richiedente 3 2 familiari - 11.649,82 € annui
Più familiari aumento di € 2.912,45 per ogni familiare
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni - 11.649,82 € annui
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.562,27 € annui

 

Cosa accade se il rinnovo è richiesto oltre i 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno?

La costante giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non è perentorio. Lo straniero che abbia presentato la domanda oltre tale termine ha diritto che la stessa sia valutata dall'Amministrazione che terrà conto della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge senza pervenire al rigetto dell'istanza per il solo fatto del ritardo. Quindi fino all'esito del procedimento di rinnovo, anche chi ha presentato in ritardo la richiesta si trova nella stessa situazione di chi ha invece presentato la richiesta entro il sessantesimo giorno.

Quali diritti sono garantiti allo straniero in possesso della ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno?

Allo straniero che sia in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta del rinnovo sono assicurati tutti i diritti connessi alla regolarità del soggiorno (iscrizione al SSN, iscrizione al Centro per l'impiego, assunzione con contratto di lavoro, ecc..).

Recentemente il D.L. 24.1.2012 (cd. "Decreto Monti") ha modificato l'art. 5 del T.U.Immigrazione introducendo il comma 9 bis che prevede che:

9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma (rilascio del permesso di soggiorno rinnovato), il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. (come modificato dal comma 3, dell'articolo 40, del Decreto Legge n. 201/2011)

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