Ai titolari di permesso soggiorno di lungo periodo, ai familiari non UE di cittadini comunitari, ai titolari di protezione internazionale (previsto dalla circolare INPS n. 9 del 22/01/2010).
RImangono, quindi, esclusi i titolari di permesso unico lavoro e titolari di carta blu. L’esclusione dei titolari di permesso unico lavoro è attualmente al giudizio della Corte di Giustizia Europea nel frattempo i titolari di permesso unico lavoro possono rivolgersi al Giudice.
Ai titolari di permesso di lungo periodo, ai familiari non cittadini UE di cittadini comunitari (in base alla Circolare INPS n. 35 dd. 09.03.2010), ai titolari di protezione internazionale (indicato sul sito INPS, ma senza una circolare che lo confermi). RImangono esclusi i titolari di permesso unico lavoro, cioè per motivi familiari, di lavoro, di attesa occupazione ed i titolari di carta blu. La mancata estensione del beneficio a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti è attualmente al giudizio della Corte Costituzionale. Coloro che fanno parte delle categorie degli esclusi hanno la possibilità di agire davanti al Giudice.
Il calcolo del beneficio avviene confrontando l'indicatore della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata, secondo i criteri fissati all'allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001. (fonte INPS)
No, in quanto gli eventi contemplati dall'art. 74 del D.Lgs. 151/2001 sono tassativamente la nascita, l'affidamento preadottivo e l'adozione senza affidamento. (fonte INPS)
Si, purché l’interruzione della gravidanza sia avvenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, coincidente con il 300° giorno antecedente alla data presunta del parto. (fonte iNPS)
Si può essere richiesto. (fonte INPS)
No, in quanto la madre - sia essa cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno - deve essere residente in Italia al momento della nascita del figlio secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 10, D.P.C.M. 452/2000. Pertanto l'assegno non può essere concesso neanche qualora la quale trasferisca in Italia la propria residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio. (fonte INPS)
In tale ipotesi la richiesta di assegno può essere presentata, in nome e per conto della madre minorenne, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante. (fonte INPS)
Il padre maggiorenne, a condizione che: 1) la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto; 2) il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora non risultino verificate le predette condizioni relativamente al padre del bambino, la domanda di assegno può essere presentata, in nome e per conto della madre minorenne, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante. (fonte INPS)
L'importo dell'assegno sociale per il 2014 ammonta ad euro ad 447,61 € al mese, pari a 5.818,93 € l’anno (13 mensilità)..
I requisiti per poter richiedere l'assegno sociale sono:
A) la cittadinanza italiana o comunitaria oppure la titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per lungo soggioranti;
B) la residenza effettiva ed abituale in Italia;
C) il compimento del 65° anno di età (dal 1.1.2013 65 anni + 3 mesi);
D) per l'anno 2014, un reddito inferiore ad euro 5.818,93 annui se pensionato solo, ed euro 11.637,86 se pensionato con coniuge.
A partire dal 01/01/2009, inoltre, occorre aver soggiornato in Italia per almeno 10 anni,