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Il Tribunale Amministrativo per la Puglia, con la Sentenza n. 270 del 16 febbraio 2022 ha affermato che, nel caso in cui la procedura di emersione sia rigettata per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, debba trovare applicazione l’art. 5, co. 11 bis del L. Dlgs. 109/2012. La disposizione, emanata in occasione di una precedente procedura di regolarizzazione, prevede il rilascio del permesso per attesa occupazione in capo al lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non abbia presentato la domanda in maniera diligente. Ciò al fine di evitare conseguenze negative per il lavoratore straniero che, in caso contrario, subirebbe un pregiudizio a causa di una condotta di cui non è responsabile.

pdfTAR Puglia Sentenza n. 270/2022

E’ stato pubblicato, in data 17 gennaio 2022. il decreto di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2022. Il Governo ha autorizzato l’ingresso di 69.700 unità relative sia al lavoro subordinato stagionale e non sia al lavoro autonomo.

In particolare, sono previsti: 20.000 ingressi per lavoro non stagionale nel settore dell’autotrasporto, dell’edilizia ed in quello turistico alberghiero per i cittadini di paesi che hanno stretto accordi con l’Italia; 7000 quote per la conversione di permessi di soggiorno ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro; 500 ingressi per lavoro autonomo; 100 ingressi per i cittadini non comunitari che abbiano svolto programmi di formazione nel paese di origine, 100 ingressi per i discendenti di italiani resdienti in Venezuela. Le quote rimennti sono destinate agli ingresssi dei lavoratori stagionali.

Le domande potranno essere presentate, tramite l’applicativo presente sul sito del Ministero dell’Interno, a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto per l’ingresso di lavoratori non stagionali ed a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione per l’ingresso dei lavoratori stagionali.

pdfDecreto Flussi_2022pdfCircolare interministeriale Flussi 2022

La Corte Costituzionale, nella seduta dell’11 gennaio 2022, ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme relative al cd. “bonus bebè” e dell’assegno di maternità nella parte in cui escludono dalla concessione dei due benefici coloro che non siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, stabilendo invece che possano ottenerlo anche i titolari di permesso valido per lavoro di durata superiore a sei mesi.

pdfComunicato Corte Costituzionale 12 gennaio 2022

Il Tribunale di Roma, con una ordinanza del 7 novembre 2021, ha riconosciuto la cittadinanza italiana ai sensi art. 4 co. 2 l. 91/92 in un caso in cui la domanda, anche se presentata prima del compimento del diciannovesimo anno di età, era stata dichiarata poi irricevibile poichè il richiedente non aveva adempiuto all’onere di integrazione documentale e quindi non aveva formalizzato la dichiarazione di cui all’art.4 comma 2 L.91/92 entro il dicannovesimo anno di età.

Nella pronuncia in oggetto, il giudice chiarisce che è sufficiente che l’istante presenti la domanda di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età, a nulla rilevando i tempi richiesti per il completamento del procedimento amministrativo.

 pdfTribunale di Roma 7 novembre 2021

E’ stata pubblicata dall'Inps la circolare n. 166/2021 del 8/11/2021 che fornisce le istruzioni operative per accedere alle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito per favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà attraverso l’indipendenza economica. Il contributo economico, riconosciuto anche alle donne di nazionalità non italiana titolari di permssso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti, è stabilito nella misura massima di euro 400 mensili per non più di 12 mesi ed è destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali. La domanda deve essere inoltrata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando l’apposito modello di domanda, allegato alla circolare.

 pdfCircolare INPS Reddito Libertà

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29297/2021 del 28 settembre 2021, ha affermato la giurisdizione del Tribunale Amministrativo in tutti i casi relativi alla concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. La Suprema Corte ha stabilito che le decisioni sulla cittadinanza richiesta dopo dieci anni di residenza in Italia sono caratterizzate da una ampia discrezionalità e vanno, dunque, attribuite al Giudice Amministrativo, escludendo che i ricorsi possano essere proposti alle Sezioni Specializzate sull’Immigrazione dei Tribunali Ordinari.

pdfCorte Cassazione n. 29297/2021

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