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Riconoscimento cittadinanza al 18° anno: è sufficiente che la domanda sia presentata prima del 19°anno.

Il Tribunale di Roma, con una ordinanza del 7 novembre 2021, ha riconosciuto la cittadinanza italiana ai sensi art. 4 co. 2 l. 91/92 in un caso in cui la domanda, anche se presentata prima del compimento del diciannovesimo anno di età, era stata dichiarata poi irricevibile poichè il richiedente non aveva adempiuto all’onere di integrazione documentale e quindi non aveva formalizzato la dichiarazione di cui all’art.4 comma 2 L.91/92 entro il dicannovesimo anno di età.

Nella pronuncia in oggetto, il giudice chiarisce che è sufficiente che l’istante presenti la domanda di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età, a nulla rilevando i tempi richiesti per il completamento del procedimento amministrativo.

 pdfTribunale di Roma 7 novembre 2021

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