Il Tribunale per i minorenni può su richiesta degli interessati autorizzare il soggiorno temporaneo di un parente del minore per gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico. La norma in esame può trovare applicazione non solo in favore dei genitori, ma altresì di tutte le figuri parentali – nonni, zii, fratelli o sorelle maggiori – la cui presenza in Italia risulti assolutamente necessaria per evitare un significativo pregiudizio al minore.
La norma non esplicita quali possano essere i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore tali da giustificare una deroga alle regole in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio nazionale, ma si limita a fornire due parametri di riferimento, non esaustivi, quali l’età e le condizioni di salute del minore.
La loro individuazione, pertanto, è rimessa al Tribunale per i Minorenni, che potrà concederla in tutti quei casi in cui l’allontanamento del minore o di uno dei suoi genitori dal territorio nazionale rappresenti un grave pregiudizio al suo sviluppo psicofisico del minore, ad esempio in caso di gravi patologie fisiche.
Allo stesso modo anche la durata della predetta autorizzazione è decisa dal Tribunale per i Minorenni con decreto, al quale consegue il rilascio di un permesso di soggiorno per assistenza minori.
Tale permesso non è rinnovabile, se non attraverso un nuovo procedimento giudiziale, può essere convertito in un titolo di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari attraverso l’istituto della coesione familiare.