Quando la domanda di protezione internazionale è presentata da un MSNA, la Questura competente in relazione al luogo in cui dimora sospende il procedimento e ne dà immediata comunicazione al Tribunale per i Minorenni, che nelle 48 successive alla comunicazione ricevuta dovrebbe provvedere alla nomina del tutore. Il tutore o, se questo non è stato ancora nominato, il responsabile della struttura di accoglienza in cui si trova il minore, in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria, prende immediato contatto con la Questura per la conferma della domanda ai fini dell’ulteriore corso del procedimento.
Il MSNA ha diritto all’esame prioritario della propria richiesta di asilo.
Nel corso del colloquio personale presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale deve essere necessariamente presente un componente con specifica formazione, alla presenza del tutore, dell’avvocato eventualmente nominato e di eventuale personale di sostegno (ad esempio un operatore della struttura in cui è accolto). Peraltro, il minore, dopo essere stato ascoltato alla presenza del tutore, può essere nuovamente ascoltato da solo se la Commissione ritiene che ciò sia necessario in relazione alla sua situazione personale e nel suo esclusivo interesse.
Ai fini del riconoscimento di una forma di protezione, non è comunque sufficiente la sola minore età, ma occorre fornire indicazioni aggiuntive in merito a specifiche ed ulteriori ragioni di vulnerabilità e/o a un percorso di integrazione particolarmente significativo, che possano giustificare quanto meno la sussistenza dei presupposti per una protezione complementare, fondata sul rispetto dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e sull’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana (diritto d’asilo), norme indicative di obblighi internazionali e costituzionali che lo Stato italiano deve comunque rispettare.
Per quanto riguarda la protezione internazionale, risulta invece fondamentale circostanziare approfonditamente le domande presentate, in modo da sottolineare la presenza di eventuali atti contro l’infanzia e l’adolescenza subiti che, se gravi, possono costituire forme di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato (violenza domestica, tratta, sfruttamento lavorativo, matrimoni forzati, l’aver vissuto nel Paese d’origine come minori di strada, ecc.).