Il sistema di accoglienza per i MSNA (richiedenti e non richiedenti asilo) è articolato in due fasi.
Nella prima fase, i minori sono accolti, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, presso strutture governative di prima accoglienza per minori, istituite e gestite dal Ministero dell’Interno, per un periodo non superiore a 45 giorni durante i quali si procede all’identificazione, all’eventuale accertamento dell’età e a fornire le informazioni sui diritti riconosciuti (compreso quello di richiedere la protezione internazionale) e sulle modalità di esercitarli. Questi centri di accoglienza (detti “centri FAMI”) sono tenuti a garantire ai minori una serie di servizi, tra cui la mediazione culturale, l’orientamento legale, l’assistenza sanitaria e psicologica.
La seconda fase prevede il trasferimento dei minori in strutture di seconda accoglienza, predisposte dai comuni nell’ambito del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione (dal 2002 al 2018 denominato SPRAR e, dal 2018 al 2020, SIPROIMI).
Tali strutture devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa in materia; rispetto ai centri FAMI (ed ai CAS per minori, v. infra) devono anche garantire i servizi volti all’inclusione sociale e all’autonomia del minore, quali l’inserimento scolastico e la formazione professionale, nonché l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Qualora non siano disponibili posti nelle strutture di prima accoglienza e nel SAI, l’accoglienza del minore è temporaneamente assicurata dal comune in cui il minore si trova. Se l’accoglienza non può essere assicurata neanche dal comune, dall’agosto del 2016, nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, è disposta dal Prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee (c.d. CAS per MSNA) per i minori ultraquattordicenni, per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui sopra.
A partire dal 6 ottobre 2023, in caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee riservate a minori, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata (quindi separata da quelle riservate ai maggiorenni) all’interno di CAS per adulti, per un periodo non superiore a 90 giorni, prorogabile al massimo di ulteriori 60 giorni.
La permanenza del MSNA nei CAS per minori e nelle sezioni dedicate presso i CAS adulti è sempre finalizzata al trasferimento nel SAI; in attesa che questo avvenga, anche ai minori inseriti nelle strutture per adulti devono essere garantiti gli standard specifici prescritti per l’accoglienza dei minorenni.