Protezione Internazionale

Come funziona l’accoglienza del richiedente protezione internazionale?

Il richiedente che ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso alle misure di accoglienza, che devono garantire il rispetto della sfera privata - comprese le differenze di genere e delle esigenze connesse all’età - la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze e idonee a prevenire ogni forma di violenza per garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.

I richiedenti asilo possono essere accolti unicamente nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) o nei Centri governativi di prima accoglienza, ad eccezione dei richiedenti asilo in condizione di vulnerabilità, e di quelli che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale a seguito di corridoi umanitari o evacuazione o programmi di reinsediamento che, invece, possono accedere alle strutture del SAI.
Hanno accesso al Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI) in presenza di posti disponibili:

  • i titolari della protezione internazionale;
  • i minori non accompagnati;
  • gli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età;
  • i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale;
  • i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi dell’art. 1, co. 9, D.L. 113/2018 (umanitari in regime transitorio), dell’art. 18 (protezione sociale), dell’art. 18 bis (vittime di violenza domestica), dell’art. 22, co. 12- quater (sfruttamento lavorativo), d.lgs. n. 286/98;
  • i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. D-bis, d.lgs. n. 286/98, di permesso di soggiorno per calamità, di permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile.

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