La decisione può essere di accoglimento o di rigetto. Nel caso di accoglimento la Commissione riconosce il diritto del richiedente a ricevere una protezione internazionale – e relativo permesso di soggiorno della durata di 5 anni – accertando lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. Qualora la Commissione ritenga di non riconoscere la protezione internazionale, dovrà accertare se il richiedente ha diritto al riconoscimento della protezione speciale.
Se invece la CT ritenga che il richiedente non abbia diritto ad alcuna forma di protezione internazionale e speciale, adotterà un decreto di rigetto impugnabile innanzi al Tribunale ordinario.
