Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, alla protezione internazionale, alla protezione speciale o alla carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea, è ammesso ricorso avanti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del Tribunale del luogo in cui ha sede la Corte d’Appello in cui risiede l’interessato.
Contro i provvedimenti del questore in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica.
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di giustizia, in particolare al versamento del contributo unificato, non richiesto in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando la richiesta di permesso di soggiorno è rifiutata il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione.
Il Tribunale ordinario o il TAR, a seconda della competenza, su istanza del ricorrente, può sospendere l’esecutività del provvedimento di diniego.
