A chi viene riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare numeroso?
Ai titolari di permesso soggiorno di lungo periodo, ai familiari non UE di cittadini comunitari, ai titolari di protezione internazionale (previsto dalla circolare INPS n. 9 del 22/01/2010). RImangono, quindi, esclusi i titolari di permesso unico lavoro e titolari di carta blu. L’esclusione dei titolari di permesso unico lavoro è attualmente al giudizio della Corte di Giustizia Europea nel frattempo i titolari di permesso unico lavoro possono rivolgersi al Giudice.
A chi viene riconosciuto l’assegno di maternità ai sensi dell’art 74 D.lgs. 151/2001?
Ai titolari di permesso di lungo periodo, ai familiari non cittadini UE di cittadini comunitari (in base alla Circolare INPS n. 35 dd. 09.03.2010), ai titolari di protezione internazionale (indicato sul sito INPS, ma senza una circolare che lo confermi). RImangono esclusi i titolari di permesso unico lavoro, cioè per motivi familiari, di lavoro, di attesa occupazione ed i titolari di carta blu. La mancata estensione del beneficio a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti è attualmente al giudizio della Corte Costituzionale. Coloro che fanno parte delle categorie degli esclusi hanno la possibilità di agire davanti al Giudice.
La concessione dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori avviene sulla base dell'ISE o dell'ISEE?
Il calcolo del beneficio avviene confrontando l'indicatore della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata, secondo i criteri fissati all'allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001. (fonte INPS)
Può essere concesso l’assegno del Comune in forza di un provvedimento con il quale il tribunale ha disposto il collocamento provvisorio del minore?
No, in quanto gli eventi contemplati dall'art. 74 del D.Lgs. 151/2001 sono tassativamente la nascita, l'affidamento preadottivo e l'adozione senza affidamento. (fonte INPS)
L’assegno di maternità del Comune può essere richiesto nel caso di figlio nato morto?
Si, purché l’interruzione della gravidanza sia avvenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, coincidente con il 300° giorno antecedente alla data presunta del parto. (fonte iNPS)
L’assegno di maternità del Comune può essere richiesto nel caso di decesso del figlio dopo la nascita ?
Si può essere richiesto. (fonte INPS)
Può presentare la domanda di assegno di maternità del Comune una madre italiana residente all’estero (AIRE) al momento del parto?
No, in quanto la madre - sia essa cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno - deve essere residente in Italia al momento della nascita del figlio secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 10, D.P.C.M. 452/2000. Pertanto l'assegno non può essere concesso neanche qualora la quale trasferisca in Italia la propria residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio. (fonte INPS)
Chi può chiedere l’assegno di maternità dei Comuni nel caso in cui entrambi i genitori siano minorenni (o, altrimenti, incapaci di agire)?
In tale ipotesi la richiesta di assegno può essere presentata, in nome e per conto della madre minorenne, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante. (fonte INPS)
Chi può chiedere l’assegno di maternità dei Comuni in caso di madre minore di età e nelle altre ipotesi di incapacità di agire?
Il padre maggiorenne, a condizione che: 1) la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto; 2) il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora non risultino verificate le predette condizioni relativamente al padre del bambino, la domanda di assegno può essere presentata, in nome e per conto della madre minorenne, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante. (fonte INPS)
Qual è l'importo dell'assegno sociale per il 2014?
L'importo dell'assegno sociale per il 2014 ammonta ad euro ad 447,61 € al mese, pari a 5.818,93 € l’anno (13 mensilità)..
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno sociale?
I requisiti per poter richiedere l'assegno sociale sono:
A) la cittadinanza italiana o comunitaria oppure la titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per lungo soggioranti; B) la residenza effettiva ed abituale in Italia; C) il compimento del 65° anno di età (dal 1.1.2013 65 anni + 3 mesi); D) per l'anno 2014, un reddito inferiore ad euro 5.818,93 annui se pensionato solo, ed euro 11.637,86 se pensionato con coniuge.
A partire dal 01/01/2009, inoltre, occorre aver soggiornato in Italia per almeno 10 anni,
Per i minori infraquattordicenni che devono recarsi in viaggio di istruzione all'estero i genitori devono firmare un’autorizzazione all’espatrio/affidamento presso la rappresentanza diplomatico-consolare?
Sì, i cittadini italiani lo fannopresso un Commissariato, i cittadini stranieri o comunitari devono rivolgersi al proprio consolato e farsi rilasciare un documento che autorizzi il minore a viaggiare senza essere accompagnto dai genitori, in conformità alle normative vigenti nel loro Paese.
Uno studente straniero privo di permesso di soggiorno può ottenere il titolo conclusivo del corso di studi? Può svolgere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione anche se ormai è divenuto maggiorenne?
SI: l’art. 45 del D.P.R. 394/99 chiarisce, infatti, che i minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, già iscritti con riserva, hanno diritto di conseguire i titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
Benché non vi sia una disposizione normativa che disciplini specificatamente il diritto dello studente divenuto maggiorenne di conseguire il titolo di studio finale del corso iniziato da minorenne, tale diritto può essere senz’altro desunto dalla normativa vigente, interpretata alla luce dei principi costituzionali e internazionali.
Come affermato dal Consiglio di Stato, infatti, sia pure in una fattispecie differente, negare l’accesso all’esame di maturità al termine di un percorso di studi “conduce a risultati irragionevoli”, avendo “l’inaccettabile effetto di impedire al cittadino straniero il completamento del corso di studi superiore per la sola ragione che è diventato maggiorenne”[1].
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, inoltre, ha affermato che il diritto all’istruzione riconosciuto ad ogni individuo non si esaurisce nell’accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilità di trarre vantaggio dall’istruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti[2]. Ora, nel sistema italiano di studi secondari superiori, il riconoscimento ufficiale degli studi compiuti si ha soltanto con il conseguimento del titolo di studio al termine di un ciclo di studi quinquennale. Ad esso, pertanto, deve continuare ad avere accesso anche dopo il compimento della maggiore età lo studente straniero privo di titolo di soggiorno[3].
Tale interpretazione della normativa vigente è stata più volte confermata dal Ministero dell’Istruzione. Con due note del 7.6.2009 e del 13.6.2013, riguardanti specifici casi di studenti stranieri maggiorenni privi di permesso di soggiorno, il Ministero ha infatti affermato il principio in base a cui gli studenti stranieri non possono essere esclusi dal diritto di sostenere l’esame di maturità a causa dell’irregolarità del soggiorno e, dunque, devono essere ammessi all’esame[4].
[1] Sentenza n.1734 del 27.2.2007
[2] Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo Affaire Régime linguistique belge, 23.7.1968.
[3] Per un approfondimento sul tema, si veda: Perin, Miazzi, “Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri”, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 4, 2009, 198-205
[4]http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs080609; http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/06/13/Ucraino-permesso-in-regola-del-Ministero-maturita-_7028836.html
E' possibile per gli alunni stranieri iscriversi a scuola quando l'anno scolastico è già in corso? La scuola può rifiutare l'iscrizione? Per quali motivi? Cosa si può fare in caso di rifiuto?
Gli alunni stranieri possono iscriversi anche dopo l’inizio dell’anno scolastico, infatti l’art. 45, co. 1 del D.P.R. 394/99 stabilisce che “l'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico”.
Tuttavia, nel caso di iscrizione in corso d’anno, è possibile che la scuola alla quale si è rivolto il genitore abbia raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni, e dunque non abbia più posti disponibili per iscrivere un ulteriore studente, straniero così come italiano.
Se si verifica tale situazione la scuola può rifiutare l’iscrizione, ma dovrebbe attivarsi per individuare un'altra scuola in cui il minore possa iscriversi, in modo che sia effettivamente garantito il diritto all’istruzione.
In generale una scuola può legittimamente rifiutare l’iscrizione di un minore di cittadinanza non italiana solo nei seguenti tre casi:
- se il minore non ha i requisiti di età stabiliti dalla normativa per l’iscrizione;
- se il Consiglio di Classe valuta che il minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica che richiede l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado non ha la preparazione adeguata per il programma della classe prima;
- se un minore viene iscritto in corso d’anno e la scuola ha raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni e dunque non ha più posti disponibili.
Ogni qualvolta la scuola ritenga di non poter procedere all'iscrizione del minore straniero, è , comunque, tenuta consegnare al genitore una dichiarazione, firmata dal dirigente scolastico, in cui si motiva il rifiuto dell’iscrizione: la richiesta di iscrizione si configura, infatti, come un’istanza di avvio di un procedimento amministrativo.
Trovano, dunque, applicazione le disposizioni dettate dalla Legge n. 241/90, la quale all'art. 2 stabilisce che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”. La stessa legge prevede inoltre, all'art. 3, che “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”.
È illegittimo il rifiuto dell’iscrizione per qualsiasi altro motivo, come ad esempio:
- mancanza del permesso di soggiorno o dell’iscrizione anagrafica;
- inadeguatezza delle competenze possedute (tranne l’eccezione appena vista riguardante l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado del minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica);
- età ritenuta “troppo elevata”, con riferimento a minori di 14-15 anni che chiedono di iscriversi alla scuola secondaria di primo grado[1];
- asserita mancanza di posti, quando invece la scuola avrebbe ancora posti disponibili;
- superamento del limite del 30% di studenti di cittadinanza non italiana o, più genericamente, “presenza di troppi stranieri”.
Il rifiuto dell’iscrizione per tali motivi costituirebbe un atto discriminatorio[2] e potrebbe configurare il reato di omissione d’atti d'ufficio (art. 328 co.2 del Codice penale) o, ove vi fosse il consapevole intento di discriminare lo studente straniero, anche il reato di abuso d'ufficio (art. 323 del Codice penale), in quanto si tratterebbe di un atto, in violazione di norme di legge, che procurerebbe al minore un ingiusto danno, impedendogli l’esercizio di un diritto fondamentale.
Ove una scuola si rifiuti di iscrivere il minore, il genitore può richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale[3] o ai Servizi Educativi del Comune di verificare la legittimità di tale rifiuto (ad esempio controllando se effettivamente la scuola non abbia più posti disponibili per l’iscrizione in corso d’anno) e di intervenire per garantire il diritto all’istruzione del minore.
[1] Si ricorda che i minori infrasedicenni, di regola, non possono iscriversi ai CTP e, dunque, possono conseguire il diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione solo nella scuola secondaria di primo grado.
[2] Per quanto riguarda la definizione di discriminazione per motivi nazionali e la disciplina dell’azione civile contro la discriminazione, si rimanda agli artt. 43-44 del D.Lgs. 286/98.
[3] Si ricorda che l’Ufficio Scolastico Regionale ha tra le sue competenze lavigilanza sulrispetto delle norme generali sull'istruzione (D.P.R. 17/2009, art. 8, co. 2).
I minori stranieri o i loro genitori devono esibire il permesso di soggiorno per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia, all'asilo nido o ai corsi di formazione professionale?
L’art. 6, co. 2 del D.Lgs. 286/98, esclude poi esplicitamente dall’onere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le “prestazioni scolastiche obbligatorie”.
Tale norma, come confermato anche dal Ministero dell’Interno, va intensa nel senso di escludere la necessità dell'esibizione del permesso di soggiorno per l’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado e all’asilo nido[1].
Il Ministero dell’Istruzione ha poi fornito specifiche indicazioni in materia con la circolare n.375 del 25 gennaio 2013, ricordando che “l’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione.”
Posto che il dovere di istruzione e formazione si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, i minori stranieri privi di permesso di soggiorno hanno il diritto-dovere di iscriversi nel sistema di istruzione e formazione professionale anche dopo l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il compimento dei 16 anni.
Va infine sottolineato come i principi costituzionali, comunitari e internazionali che garantiscono a tutti i minori il diritto all’istruzione[2] si applichino pienamente anche alla scuola dell’infanzia e all’asilo nido[3].
In conclusione, dunque, non può essere richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno né del minore né del genitore, ai fini dell’iscrizione, oltre che alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, neanche:
- all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia;
- alla scuola secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, anche oltre i 10 anni di scolarizzazione e i 16 anni di età, fino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale[4].
Ogni diversa interpretazione della normativa vigente, che limiti il diritto all’istruzione e alla formazione dei minori privi di permesso di soggiorno e violi il principio di non discriminazione e il principio del “superiore interesse del minore”, si porrebbe in contrasto con la Costituzione e con gli obblighi comunitari e internazionali assunti dallo Stato italiano, e non può dunque essere accettata[5].
[1] Si vedano: comunicato del Prefetto di Torino del 2 aprile 2010 (http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=925&l=it) e nota del Ministero dell’Interno n. 2589 del 13 aprile 2010 (http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=424) in risposta al Commissario Straordinario del Comune di Bologna.
[2] Art. 34 Cost.; Artt. 2,3, 28 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.176/91; Art. 2 I Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; Art. 14 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
[3] La scuola dell'infanzia, infatti, rientra nel complessivo sistema educativo di istruzione e formazione (legge 53/03, art. 2, co. 1) e “concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative” (D.lgs. 59/04, art. 1, co. 1). La legge chiarisce inoltre che lo Stato ha il dovere di assicurare “la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia” (D.lgs. 59/04, art. 1, co. 2). Sulla natura della scuola dell’infanzia in quanto parte integrante dell’unitario sistema educativo e sulla sua connessione funzionale alla scuola dell’obbligo, si veda l’ordinanza del Tribunale di Milano dell’11.2.2008, che ha ritenuto discriminatorio il comportamento del Comune di Milano che subordinava l’iscrizione alla scuola dell’infanzia al permesso di soggiorno. Si ricorda, infine, come la normativa vigente attribuisca agli asili nido la finalità di “garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni” (legge 448/2001, art. 70), finalità assimilate, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche (si vedano le sentenze Corte Costituzionale n. 467/2002 e n. 370/2003).
[4] Il diritto dei minori stranieri di essere iscritti alla formazione professionale anche in assenza di permesso di soggiorno è esplicitamente richiamato in alcune disposizioni regionali o provinciali concernenti le attività formative. Ad esempio, nella “Nota informativa della Provincia di Torino(http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/file-storage/download/monitoraggio/ddoi/2013/Nota_info_OI_DD_2013_14.pdf) sugli aspetti attuativi degli interventi formativi di cui al Bando provinciale Obbligo d’Istruzione e Diritto e Dovere A.F. 2013/2014”, si precisa che “gli enti di formazione sono tenuti ad iscrivere gli allievi minorenni migranti, anche nel caso in cui risultino sprovvisti di permesso di soggiorno”.
[5] Per un approfondimento, si veda: ASGI, “I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009” (http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=925&l=it%29)
I minori stranieri devono esibire il permesso di soggiorno per iscriversi a scuola? E i loro genitori?
NO, anzi, l’esibizione del permesso di soggiorno NON PUO' essere richiesta né al minore al genitore.
Il D.Lgs. 286/98 e il D.P.R. 394/99 stabiliscono che i minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto all’istruzione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado:
- D.Lgs. 286/98, art. 38, co. 1: “I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.”
- D.P.R. 394/99, art. 45, co. 1: “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.”
L’art. 6, co. 2 del D.Lgs. 286/98, esclude poi esplicitamente dall’onere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le “prestazioni scolastiche obbligatorie”.
Inoltre i pubblici ufficiali che non siano agenti o ufficiali di pubblica sicurezza possono richiedere l’esibizione del permesso di soggiorno solo per l’adozione di provvedimenti nei casi previsti dalla legge, ma non possono svolgere attività accertative volte alla verifica della regolarità del soggiorno del minore e/o del genitore[1].
[1] Nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 si ricorda che “Non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e che, quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge”. Oltre alla motivazione cui fa riferimento il Ministero (esercizio di un diritto fondamentale riconosciuto dalla legge), va ricordato che, a rigore, i cittadini stranieri minorenni non possono considerarsi “irregolarmente soggiornanti”, in quanto la normativa vigente riconosce a tutti i minori, in quanto soggetti inespellibili, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (art. 19 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 286/98 e art. 28 co. 1 lett. a) D.P.R. 394/99; cfr. infra capitolo 4). Va inoltre sottolineato come la richiesta al genitore di esibire il permesso di soggiorno e la segnalazione, in assenza, all’Autorità giudiziaria e/o all’Autorità di P.S., da parte della scuola, potrebbero configurare il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), posto che, in conseguenza di un’attività accertativa in contrasto con una precisa norma che non lo pretende (art. 6, co. 2 D.Lgs. 286/98), si impedirebbe al minore l’esercizio del diritto fondamentale all’istruzione. Per approfondimenti sul punto, si veda il documento “I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009" http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=925&l=it%29.
Quali categorie sono esonerate dal test di lingua italiana?
Non deve sostenere il test di lingua italiana per richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:
il cittadino non comunitario che ha preso il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado in un istituto scolastico appartenente al sistema di istruzione italiano o in un Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CTP) il cittadino non comunitario che frequenta un corso di studi in una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta oppure un dottorato o un master universitario. I cittadini stranieri che si trovano in una di queste situazioni non devono fare il Test ma devono procurarsi la documentazione che provi la loro condizione.
Come posso sostenere il test di lingua italiana per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?
Il superamento del test di conoscenza della lingua italiana è ora necessario per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, co. 2 bis del D.Lgs. 286/98. Il richiedente deve registrarsi sul sito www.testitaliano.interno.it ed inviare il modulo di domanda. Successivamente verrà contattato tramite lettera o SMS e gli verrà indicato il giorno e la scuola ove deve recarsi per sostenere l’esame. L’invio della domanda può essere effettuato anche tramite CAF o Patronato.
Come posso conoscere l'esito del test di conoscenza della lingua italiana?
A seguito del compimento dell'esame la scuola comunica l'esito alla Prefettura che ne informa la Questura ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente può conoscere l'esito collegandosi nuovamente al sito www.testitaliano.interno.it con le stesse credenziali utilizzate per la prenotazione dell'esame oppure recandosi al CAF o al Patronato che lo aveva assistito nella presentazione della richiesta. Dal gennaio del 2013 gli esiti del test vengono anche pubblicati sul sito della Prefettura www.prefettura.it/torino/contenuti/1543170.htm ove è possibile controllare la propria pratica tramite il codice identificativo della domanda, nonché il giorno e la scuola in cui si è sostenuto il test.
Cosa accade se il richiedente asilo accolto nella struttura si rifiuta di ricevere il provvedimento o di firmare la ricevuta?
Nel caso in cui il richiedente la protezione internazionale, ospite in una struttura di accoglienza, si rifiuti di ricevere il provvedimento di cui è destinatario oppure si rifiuti di sottoscrivere la ricevuta pur ritirando una copia del provvedimento, il responsabile della struttura deve darne immediata comunicazione tramite PEC alla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. In questo caso la notificazione si considera avvenuta nel momento in cui la comunicazione di rifiuto della notificazione diviene disponibile nella casella PEC della Commissione (cioè quando il responsabile della struttura riceve la comunicazione automatica di consegna della PEC nella casella della Commissione destinataria).
ATTENZIONE : la nuova procedura di notificazione è stata sospesa con la Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2017
Come funziona la nuova disciplina delle notificazioni per il richiedente asilo accolto?
Nel caso in cui il richiedente la protezione internazionale sia ospite in una struttura di accoglienza le notificazioni degli atti e dei provvedimenti sono effettuate presso il centro o la struttura. Il provvedimento è trasmesso dalla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale all’indirizzo PEC del responsabile della struttura, indirizzo a ciò dedicato e previamente comunicato alla Commissione. Il responsabile della struttura provvederà a consegnare copia del provvedimento al richiedente asilo facendo sottoscrivere una ricevuta. Una volta avvenuta la notificazione con la consegna del provvedimento al destinatario, il responsabile della struttura invierà immediata comunicazione sempre tramite PEC alla Commissione indicando la data e l’ora della notifica.
ATTENZIONE : la nuova procedura di notificazione è stata sospesa con la Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2017
Quando entreranno in vigore le diverse disposizioni introdotte con la L. 46/17 (cd. “Decreto Minniti”)?
Il nuovo sistema di notifica delle comunicazioni ai richiedenti asilo tramite la casella Pec del responsabile della struttura di accoglienza entrerà in vigore il 17 agosto 2017.
ATTENZIONE : la nuova procedura di notificazione è stata sospesa con la Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2017 Le disposizioni relative alla videoregistrazione dell’audizione del richiedente la protezione internazionale riguarderanno le domande presentate con la sottoscrizione del Modello C3 a partire dal 17 agosto 2017. Le modifiche relative alla procedura delle impugnazioni al Tribunale e l’abrogazione del grado di appello saranno operative per i ricorsi presentati a partire dal 17 agosto 2017.
Cosa sono le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale?
Sono organi amministrativi istituiti nell’ambito delle Prefetture con il compito di decidere sulle domande di protezione internazionale. Sono composte da 4 figure: 1) il presidente, funzionario di carriera prefettizia;2) un funzionario della Polizia di Stato; 3) un rappresentante dell'ente locale; 4) un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Le Commissioni territoriali sono sono attualmente 20 titolari più le sottosezioni. La Commissione di Torino ha una sezione a Torino (competente le provincia di Torino, Cuneo e Asti e per la Valle d’Aosta); una a Novara (competente per le province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania) ed una a Genova (competente per la Liguria e per la provincia di Alessandria). Al vertice opera la Commissione Nazionale che ha funzioni di raccordo, coordinamento, raccolta dati ed è competente per le procedure di revoca e cessazione degli status riconosciuti.Elenco Commissioni e Sezioni
Con quali modalità il titolare di protezione internazionale circola nel territorio dell’Unione Europea?
I titolari della protezione internazionale hanno diritto di viaggiare all’interno dell’Area Schengen (tutti i Paesi dell’Unione Europea, tranne Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Bulgaria, Romania e Cipro) senza nessun visto e con il solo documento di viaggio, per un periodo non superiore a 3 mesi e senza autorizzazione al lavoro. Nel caso, invece, di trasferimento per studio o lavoro in un Paese dell’Unione Europea è necessario richiedere un visto di ingresso prima di partire. Nel caso di viaggio al di fuori dell’Unione Europea valgono le regole per il rilascio del visto relative ai cittadini del Paese di origine del rifugiato.
A seguito del rilascio del permesso di soggiorno per attesa riconoscimento della protezione internazionale è possibile svolgere attività lavorativa?
Il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo non consente lo svolgimento di attività lavorativa a meno che la procedura per l’esame della domanda superi i 60 giorni. Alla scadenza di tale periodo, qualora il ritardo non possa essere attribuito al richiedente, il permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. Nel caso, poi, di emissione di un provvedimento di diniego della protezione e di proposizione del ricorso, l’interessato potrà mantenere la titolarità del permesso di soggiorno e continuare a svolgere attività lavorativa fino alla decisione dell’Autorità Giudiziaria.
Quali sono i requisiti che il titolare di protezione internazionale deve dimostrare per effettuare il ricongiungimento familiare?
A seguito del D.Lgs. n. 18 del 21 febbraio 2014 che ha equiparato i titolari di status di rifugiato ai titolari di protezione sussidiaria, gli stranieri cui è stati riconosciuta una forma di protezione internazionale esercitano il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 bis D.lgs. 286/98. Pertanto sono esonerati dai requisiti di reddito e di alloggio e, nel caso di mancanza di documenti atti a provare il legame di parentela, possono dare la dimostrazione del vincolo familiare con altri mezzi (per es. con l’esame del DNA).
Quale tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato ai titolari di protezione internazionale?
Con il D.Lgs. n. 18 del 21 febbraio 2014 i titolari di protezione sussidiaria sono stati equiparati ai titolari dello status di rifugiato. Pertanto tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione internazionale ottengono il rilascio un permesso di soggiorno di durata quinquennale.
Il titolare di protezione internazionale o sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari può accedere alla cd. “Carta Blu”?
No, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 5209 del 3.8.2012, sono esclusi dalla procedura per ottenere la cd. “Carta Blu” coloro che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari o che hanno richiesto tale tipo di permesso e sono in attesa di una decisione, nonché coloro che soggiornano a titolo di protezione internazionale o sussidiaria.
Il titolare di protezione internazionale può ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?
Con il D.Lgs. n. 12 del 13 febbraio 2014 lo Stato Italiano ha dato attuazione alla Direttiva dell’Unione Europea n. 2011/51/UE, estendendo anche ai beneficiari di protezione internazionale la possibilità di accedere al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo-periodo con alcune differenze rispetto agli altri cittadini non comunitari. In particolare: per i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria il termine di cinque anni richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno UE inizia a decorrere dal momento della presentazione della domanda di riconoscimento. Inoltre il permesso è rilasciato anche in assenza della certificazione relativa all’idoneità abitativa e non è necessario aver superato il test di conoscenza della lingua italiana. Infine, nel caso di cessazione della protezione temporanea, lo straniero conserva il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (a cui viene eliminata la relativa dicitura) o potrà comunque ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
In quali casi può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari?
Può essere rilasciato allo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale qualora la Commissione Territoriale non accolga la richiesta ma decida di trasmettere gli atti alla Questura per il rilascio di detto permesso ritenendo sussistenti “gravi motivi di carattere umanitario”.
Viene, inoltre, rilasciato allo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento che risulti destinatario di un programma di protezione ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 286/98.
A sensi dell’art. 22, co. 12 quater e co. 12 quinquies del D. Lgs. 286/98 così come modificato dal D.Lgs. 109/2012 può ora essere rilasciato al lavoratore che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento nei confronti del datore di lavoro nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo.
Vi è poi il caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato a seguito di emanazione da parte del Governo di misure di protezione temporanea ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 286/98 (come avvenuto nel caso della cd. “Emergenza Nord Africa”.
L’art. 11, co. 1, lett. c) ter del D.P.R. 394/99 prevede che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari previa acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dal Territorio Nazionale.