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Come si presenta la domanda?

Quali sono i requisiti per accedere alle case popolari?

I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia o essere titolare di protezione internazionale;
  2. avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 10 novembre 2023, ha rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione di legittimità della legge regionale piemontese sull’accesso alla case popolari (l.r. 3/2010) ed in particolare dell’art. 3 c. 1 lett. b) secondo cui “per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale” occorre “avere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all’interno dell’ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all’AIRE.” Il Comune di Torino, insieme ad altri Comuni piemontesi, aveva peraltro già ammesso con riserva all’ottavo bando di assegnazione di alloggi ERP i cittadini extra UE con meno di 5 anni di residenza (per approfondire clicca qui);
  3. i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare. A seguito della parziale modifica della circolare n.81/2019 della Regione Piemonte, diversamente da quanto stabilito e comunicato in precedenza, anche i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea possono documentare l’assenza di proprietà immobiliari in Italia o all'estero tramite autocertificazione. Pertanto non è più necessaria l’apposita attestazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato estero;
  4. non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici;
  5. non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
  6. non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
  7. non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
  8. non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
  9. essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa. Il limite viene aggiornato annualmente e quello relativo all’anno 2022 è pari a € 21.752,42.

Come si accede all’Edilizia Residenziale Pubblica?

Per ottenere l’assegnazione di un alloggio popolare occorre partecipare ad un bando di concorso emesso periodicamente dai singoli Comuni, i quali verificano la validità delle domande ricevute. Alle singole richieste è assegnato un punteggio in base alle condizioni del nucleo famigliare (condizione economica, abitativa, presenza di minori o disabili etc…). Si crea così la graduatoria utilizzata dalla Pubblica Amministrazione per l’assegnazione delle case.

Nell’anno 2023 è stato pubblicato il bando generale n. 8 per l’assegnazione di alloggi di sociali. In data 15 marzo 2024 è stato pubblicato l'elenco definitivo dei partecipanti al bando generale n. 8 per l'assegnazione degli alloggi sociali presenti sul territorio cittadino. 

Dal 18 marzo al 30 novembre 2024 è previsto un secondo periodo di apertura del bando per consentire di presentare la domanda di alloggio sociale o di chiedere la variazione del punteggio di una domanda già presentata ove siano mutate le condizioni reddituali, sociali o abitative del nucleo rilevanti per legge. Le nuove domande o le istanze di variazione del punteggio potranno essere presentate con:

  1. consegna diretta, previa prenotazione telefonica al n. 011 011 24300, presso lo Sportello Casa della Divisione ERP in via Orvieto 1/20/A a Torino, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30;
  2. spedizione per posta (allegando copia del documento di riconoscimento), con Raccomandata AR esclusivamente al seguente indirizzo: Città di Torino - Divisione E.R.P. - Ufficio Bando Generale - via Orvieto 1/20/A - 10149 Torino. Per le domande inoltrate a mezzo posta farà fede, per il rispetto del termine di scadenza, la data del timbro postale di spedizione;
  3. via PEC all'indirizzo email: edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it (allegando copia del documento di identità); non saranno ritenute valide le domande inviate ad altro indirizzo o successive alle ore 23:59 del 30/11/2024;
  4. on-line sul portale dei servizi TorinoFacile, se in possesso dell'identità digitale SPID, CIE (carta di identità elettronica) o TS (http://www.comune.torino.it/informacasa/).

Guida all'autonomia abitativa dei titolari di protezione internazionale " La casa dei rifugiati"

La casa dei rifugiati”  a cura di ASGI, UNHCR e SUNIA raccoglie informazioni puntuali sull’accesso alle “case popolari” e sull’affitto, con riferimento alle diverse forme contrattuali e ai diritti e doveri di proprietari e inquilini. Altre sezioni sono dedicate a specifici strumenti di tutela contro le discriminazioni e ad approfondimenti preziosi su iscrizione anagrafica e residenza.

Disponibile in italiano e in inglese, la guida si rivolge alle persone rifugiate e a tutte le organizzazioni che si occupano di sostegno all’inserimento abitativo.

Cos’è l’Edilizia Residenziale Pubblica?

Si tratta di alloggi di proprietà pubblica messi a disposizione dai singoli Comuni, sulla base di leggi regionali, che consentono ai cittadini in condizioni di vulnerabilità e difficoltà economica di prendere in affitto appartamenti a canoni agevolati, decisamente sotto il prezzo di mercato.

In Piemonte l’offerta e la gestione degli alloggi sociali sono di competenza delle ATC (Agenzie Territoriali per la Casa) e sono regolati dalla legge regionale n. 3 del 2010:
Agenzia Territoriale per la Casa - Ufficio Immobiliare - Sportello Unico
corso Dante 14, Torino
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ATC: tel. 011 3130333 - 011 3130339.

Il canone è regolato dalla Legge Regionale e varia in base al reddito ed alla composizione del nucleo.

Esistono obblighi per chi ospita, a qualsiasi titolo, dei cittadini stranieri nel proprio alloggio?

Sì. Chiunque dà alloggio o ospita stranieri nella propria casa, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza (con una dichiarazione di ospitalità) nei seguenti casi:

  • quando si dà in affitto o comodato un immobile o parte di esso;
  • quando si cede in proprietà un immobile;
  • quando si cede, anche parzialmente, ai fini dell'alloggio, un immobile.

L'obbligo riguarda ogni cittadino e associazione, privata o pubblica, che deve dare questa comunicazione, entro 48 ore in forma scritta, di persona oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle Autorità di Pubblica Sicurezza locali competenti, anche se le persone straniere ospitate sono parenti o affini.

La comunicazione va inviata alla Questura dei comuni capoluogo di provincia, al Comune nei comuni che non sono capoluogo e al Centro per l'Impiego competente (contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro), riportando i dati anagrafici di chi concede l'alloggio, i dati anagrafici della persona ospitata, l'indirizzo esatto dell'immobile in cui si ospiteranno le persone straniere ed il titolo cui l'immobile è concesso ad uso abitativo (affitto, comodato, proprietà, oppure semplicemente la dichiarazione di ospitalità senza fini di lucro).
Nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, la comunicazione va effettuata mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.

Il datore di lavoro è obbligato a riconoscere, nel proprio alloggio, la residenza anagrafica di colf o badanti?

Se il collaboratore/collaboratrice convivente ha già una residenza in Italia, il datore di lavoro non è obbligato a concederla presso il proprio alloggio.
Se invece ne fa richiesta, il datore di lavoro deve concederla all'interno della sua casa. Questo non vuol dire che l'assistente famigliare convivente entrerà a far parte della famiglia anagrafica dell'assistito preso cui vive e lavora, ma si procederà all'iscrizione in una scheda di famiglia a parte, a meno che non dichiarino di essere legati da tempo alla famiglia da vincoli affettivi.

Cos’è LO.CA.RE?

ll Comune di Torino ha istituito un centro servizi denominato Lo.C.a.Re. al fine di favorire l’incontro della domanda e dell’offerta sul mercato privato della locazione, a titolo completamente gratuito e intervenendo con incentivi una tantum ed a fondo perduto.

Si tratta di una Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO) istituita presso il Comune di Torino.

Tutte le informazioni su: http://www.comune.torino.it/locare/index.shtml

Per ottenere tali incentivi occorre iscriversi a Lo.C.A.Re. purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

  • cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
  • residenza anagrafica a Torino da almeno 1 anno e/o attività lavorativa continuativa a Torino da almeno un anno;
  • indicatore ISEE dell’anno in corso non superiore a € 26.000,00.

Cos’è la morosità incolpevole?

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di affitto a causa della perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo familiare, dovute ad una delle seguenti cause:

  • perdita del lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero- professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Come viene eseguito lo sfratto?

Il proprietario si reca presso l’immobile con l’ufficiale giudiziario nei giorni stabiliti e indicati nella monitoria di sgombero e intima al conduttore di lasciare l’appartamento. In caso di rifiuto il proprietario potrebbe rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere il loro ausilio.  Spesso il proprietario si rivolge anche ad un fabbro per il cambio immediato delle serrature al momento dell’accesso.

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