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Per aiutare gli operatori ad individuare presunte vittime di tratta e grave sfruttamento, il PNA ha sviluppato le Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento (all. 2 al PNA): le linee guida contengono disposizioni utili sull’approccio alle presunte vittime, sulle modalità di intervista delle stesse e sul processo di identificazione, nonché un elenco, non esaustivo, di indicatori utili all’individuazione di una presunta situazione di tratta.
La vittima di tratta ha diritto ad ottenere uno speciale permesso di soggiorno “per motivi di protezione sociale”, che viene però rilasciato con la dicitura “casi speciali”.
Ha una durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per un ulteriore periodo qualora sia necessario per motivi di giustizia. Dà diritto ad accedere ai servizi assistenziali ed allo studio, ad iscriversi nelle liste per la disponibilità lavorativa ed a svolgere lavoro subordinato.
Se alla conclusione del programma di assistenza e integrazione sociale il beneficiario ha in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere rinnovato per la durata del rapporto stesso e, in caso di lavoro a tempo indeterminato, per due anni. Il permesso può, inoltre, essere convertito in un permesso per motivi di lavoro o in un permesso per motivi di studio.
Lo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento otterrà il rilascio del permesso di soggiorno nel caso in cui la sua incolumità sia in pericolo per effetto del tentativo di sottrarsi al controllo di un’associazione criminale, o per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale contro i suoi sfruttatori.
Prima di rilasciare il permesso di soggiorno, la Questura verifica inoltre che la vittima abbia aderito al programma individuale di assistenza e di integrazione sociale concordato con il responsabile della struttura presso cui il programma dovrà essere realizzato.
L’ordinamento prevede due distinti percorsi, alternativi tra loro, per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d. doppio binario):
Il permesso viene revocato in caso di interruzione del programma di assistenza e integrazione sociale, di condotta incompatibile con le finalità del programma o quando vengono meno le condizioni che hanno giustificato il suo rilascio.
Il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ha lo scopo di fornire accoglienza e protezione alla persone nella fase preliminare di accertamento della condizione di vittima di tratta e, successivamente, di fornirle gli strumenti necessari al raggiungimento della piena autonomia. Su tutto il territorio nazionale sono attivi progetti che realizzano il programma unico.
Il programma garantisce alla vittima, in via transitoria (tre mesi, eventualmente prorogabili di altri tre mesi), adeguate condizioni di vitto, alloggio e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza sino al raggiungimento di una situazione di completa integrazione abitativa, lavorativa e sociale.
Gli unici soggetti autorizzati a prendere in carico le vittime di tratta nello svolgimento del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale sono i Servizi Sociali degli enti locali, nonché gli enti del privato sociale iscritti nella Seconda Sezione del Registro nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (l’iscrizione al Registro attesta la solidità organizzativa e patrimoniale degli enti che operano nel campo dell’integrazione sociale degli stranieri).
La vittima di tratta che, nel caso di rientro nel paese d’origine, rischi di subire persecuzioni per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ha diritto a ottenere la protezione internazionale.
In particolare, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) il reclutamento forzato o con l’inganno di donne e minori per il loro sfruttamento sessuale può costituire persecuzione legata al “genere” e dà diritto alla protezione internazionale se le autorità del paese d’origine non sono in grado di offrire alla vittima una protezione efficace dai trafficanti.
In ogni caso, la valutazione della domanda di protezione internazionale di una vittima di tratta è completamente indipendente dalla volontà della stessa di denunciare i suoi trafficanti.
La legge italiana considera le vittime di tratta che fanno richiesta di protezione internazionale una categoria vulnerabile, riconoscendo loro specifiche garanzie procedurali e particolari benefici in termini di accoglienza.
Per favorire l’emersione e l’identificazione delle vittime di tratta tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale ed il loro rapido invio al Sistema Antitratta, l’UNHCR e la Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo hanno elaborato le Linee Guida per L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, che stabiliscono delle Procedure Operative Standard che le Commissioni Territoriali devono adottare nell’esame di queste particolari domande.