La legge di conversione del D.L. 4/2019 ha modificato i requisiti richiesti per i cittadini non comunitari ai fini della concessione del reddito di cittadinanza. I cittadini stranieri dovranno presentare anche “apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana” riguardo alla loro situazione familiare, al reddito e al patrimonio immobiliare e mobiliare.Dalla certificazione dovranno risultare familiari rimasti in patria, case e terreni posseduti nel paese di origine ed eventuali redditi.
Questo requisito non si applicherà: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.
