Con il messaggio del 6 agosto 2013, il Ministero degli Affari Esteri applica correttamente le disposizioni in materia di ingresso dei familiari non comunitari dei cittadini UE a seguito delle modifiche introdotte con la legge 129/11. In particolare, a seguito della soppressione del richiamo all’obbligo di visto di ingresso ai fini del rilascio della carta di soggiorno per il familiare non comunitario del cittadino UE, le Autorità Consolari non dovranno più rilasciare visti di ingresso nazionali per motivi familiari bensì rilasceranno visti di tipo Schengen di breve durata (per motivi di turismo). I Consolati, dunque, dovranno semplicemente verificare il vincolo di parentela o di coniugio senza entrare nel merito del “carico familiare” o della sussistenza di una “unione registrata”, questioni ora demandate all’Amministrazione dell’Interno al momento del rilascio della carta di soggiorno.
