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Novità per il permesso di soggiorno per studio

Con il decreto legge istruzione n.104/13, convertito in legge n.128/13 sono state apportate modifiche all’art. 5 del D.Lgs. 286/98 con particolare riferimento alla durata del permesso di soggiorno per studio. L’art. 9 della L 128/13 ha stabilito che la durata del permesso di soggiorno per studio non può essere “inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto  secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 11-bis”. Tale modifiche entreranno tuttavia in vigore a seguito dell’adeguamento sul punto del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 da approvarsi entro sei mesi.

pdfNuovo art. 5

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