Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 14 gennaio 2014, ha parzialmente annullato un provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nella parte in cui negava il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. In particolare, nella sentenza il Tribunale condivide la posizione della Commissione Territoriale in merito alla mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma ritiene, comunque, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 5, co. 6 D.Lgs. 286/98 l’inserimento sociale e lavorativo del richiedente, dimostrato tramite la frequenza di corsi di lingua italiana e l’attivazione di tirocinio formativo. A fronte di tale disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno qualora “ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, il Tribunale ha, dunque, disposto la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno.
Tribunale Torino 14 gennaio 2014
